Imposte

Sul Cup la parola all’ente proprietario della strada

La modifica in manovra per le vie che attraversano i centri oltre i 10mila abitanti

di Pasquale Mirto

La legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 838) apporta una modifica in tema di strade che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a 10mila abitanti. In particolare, elimina le parole «di Comuni» dal comma 816 della legge 160/2019. Pertanto la disposizione ora prevede che «nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all’interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell’articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285». Si tratta di definizione identica a quella dettata per il canone mercatale dal comma 837, sempre della legge 160/2019. Nella relazione illustrativa si dà atto che la disposizione recepisce il «corrente indirizzo interpretativo del Mef».

In occasione di Telefisco è stato chiesto al dipartimento delle Finanze se ai fini dell’individuazione del soggetto attivo del Cup occorre far riferimento al titolare della strada o al soggetto che rilascia l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico. Nella domanda si evidenziava che l’articolo 26 del Dlgs 285/1992 prevede, al comma 3, che per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell’interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10mila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del Comune, previo nulla osta dell’ente proprietario della strada. Sicché, se si dovesse dar rilievo all’ente che dà l’autorizzazione, nei tratti di strada nei centri abitati, indipendentemente dal numero di abitanti, la soggettività attiva sarebbe sempre in capo al Comune.

La tesi non è condivisa dal Mef, il quale evidenzia che sulla base della semplice lettura dell’articolo 1, comma 819, legge 160/2019, il presupposto del Cup è «l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico». Quindi, rispetto al soggetto che rilascia l’autorizzazione prevale il proprietario della strada, anche se nella risposta, invero, non si chiarisce chi è l’ente legittimato a contestare l’occupazione abusiva.

Del resto, continua il Mef, non è stata mai messa in discussione la competenza della Provincia, anche in vigenza del precedente canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap), a percepire il gettito del canone sulle occupazioni realizzate su tratti di strade che attraversano centri abitati con popolazione inferiore a 10mila abitanti.

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