Sull’esecutività non si invochino altri ostacoli
Con un ritardo di dieci mesi diventano finalmente operative le nuove norme sulla esecutività immediata delle sentenze anche non definitive favorevoli al contribuente: il decreto del Mef è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Come varie volte evidenziato, sollecitando ripetutamente una soluzione della questione sin dallo scorso giugno (quado cioè la norma sarebbe entrata in vigore se il decreto non avesse subito questo ritardo), la pubblicazione del decreto produce un doppio effetto:
1) uno diretto, in quanto disciplina modalità, durata e concessione delle garanzie nel caso in cui il giudice le ritenga indispensabili per l’erogazione di rimborsi per somme superiori a 10mila euro (differenti dalle spese di lite);
2) l’altro indiretto - e per la verità discutibile - indotto da una singolare interpretazione della norma transitoria la quale riteneva applicabile le vecchie norme (che non prevedevano l’esecutività immediata) fino all’approvazione di questo decreto, ma non limitatamente all’oggetto del provvedimento (somme superiori a 10mila euro con richiesta di garanzia da parte del giudice) ma per tutte le previsioni seppur irrilevanti ai fin della garanzia. Ora la questione dovrebbe essere definitivamente risolta. Il condizionale è però d’obbligo.
Se infatti non pare ci possano essere dubbi che a partire dal 13 marzo tutte le sentenze favorevoli al contribuente sono immediatamente esecutive (e quindi devono essere subito pagate dall’ente impositore le spese di lite per qualunque importo, i rimborsi inferiori ai 10mila euro ed eseguite le variazioni catastali), in quanto pur aderendo all’interpretazione dell’Agenzia, la norma fa riferimento all’approvazione del decreto Mef e non all’entrata in vigore (28 marzo 2017), qualche dubbio potrebbe porsi per i casi in cui il giudice richieda la garanzia (rimborsi superiori ai 10mila euro).
Ed infatti, fermo restando che il decreto entra in vigore il 28 marzo, esso prevede che i modelli su cui redigere le garanzie dovranno essere approvati dal Direttore generale delle finanze.
In altre parole, fino a quel momento potrebbero ancora sorgere complicazioni per chi deve ottenere un rimborso di imposta superiore a 10mila euro se il giudice decide di subordinarlo alla garanzia.
Vi è a questo punti da sperare che il buon senso dei giudici (i quali non sono obbligati a imporre una garanzia o comunque potrebbero far riferimento ad altre forme di garanzia differenti da quelle previste dal decreto), ma soprattutto la solerzia del direttore generale delle Finanze (che si auspica maggiore rispetto ai 10 mesi necessari per la pubblicazione del decreto), releghino a pura teoria tale questione.