Diritto

Sulla crisi d’impresa una spinta alla continuità aziendale

Approvato in prima lettura il decreto di recepimento della direttiva Insolvency: rafforzate le misure che consentono le tutele degli asset di impresa

di Giovanni Negri

Nuovo pacchetto di misure sulla crisi d’impresa. Il Consiglio dei ministri ha approvato in prima lettura lo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva Insolvency. Entro il 17 luglio le norme dovranno entrare in vigore, scadenza successiva a quella prevista, a metà maggio, per il Codice della crisi d’impresa. Codice dove andranno innestate, il decreto di ieri lo prevede, le norme del decreto legge dell’estate scorsa, il 118, istitutivo, tra l’altro, della composizione negoziata della crisi. Un accavallarsi di misure e di scadenze che rende ormai assai verosimile un nuovo minislittamento, di un paio di mesi, del Codice della crisi per fare coincidere, a metà luglio, il debutto di tutta la riforma.

Intanto, lo schema di decreto legislativo che approda in Parlamento per i pareri, istituisce nuovi istituti come i Pro (piani di ristrutturazione soggetti a omologazione), interviene per valorizzare ulteriormente il concordato in continuità, modifica parzialmente gli indici di allarme aziendale, incrina alcuni capisaldi delle discipline concorsuali. come i criteri di priorità nei pagamenti.

In particolare, costituiscono segnali di allarme, nel contesto degli adeguati assetti organizzativi che l’imprenditore deve assicurare e delle misure idonee a scongiurare lo stato di crisi:

1 l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;

2 l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;

3 l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;

4 l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie nei confronti di fisco e previdenza, nei termini e nel rispetto delle soglie da ultimo modificate a fine 2021.

Detto che lo schema di decreto si preoccupa di coinvolgere le organizzazioni sindacali in via preliminare prima dell’accesso dell’imprenditore a un quadro di ristrutturazione (nuova definizione comprensiva della gran parte delle soluzioni della crisi alternative all’insolvenza), il principale oggetto di intervento è costituito dalla normativa sul concordato preventivo in continuità aziendale, con marginali ritocchi al concordato liquidatorio e a quello con assuntore.

Nel concordato in continuità così, si prevede:

la semplificazione della fase di ammissione, nella quale è stato ridotto l'ambito dell'accertamento officioso svolto dal tribunale;

la modifica delle regole di distribuzione dell'attivo concordatario, con una doppia regola distributiva secondo la quale il valore di liquidazione dell’impresa va ripartito secondo la regola di priorità assoluta, mentre il valore di continuità (cioè la ricchezza che l’impresa produce continuando ad operare) può essere ripartito con i principi della priorità relativa;

l’eliminazione della doppia maggioranza, per crediti e per classi, con previsione della sola maggioranza per classi;

l’adozione del concetto di parti interessate introdotto dalla direttiva con l’obbligatorietà della formazione delle classi anche per i creditori privilegiati (che nel sistema attuale non votano se pagati integralmente), prevedendo tuttavia una deroga per i privilegiati che vengono pagati, secondo il piano, in denaro ed in tempi brevi rispetto all’omologazione;

il requisito dell’unanimità delle classi per l'approvazione della proposta e del piano ;

in caso di dissenso di una o più classi (ma anche se vota favorevolmente una sola classe), la possibilità di chiedere comunque l’omologazione con precedente ristrutturazione trasversale da parte del tribunale;

la possibilità della contestazione da parte di ciascun creditore dissenziente in punto di convenienza della proposta rispetto al trattamento che riceverebbe in caso di liquidazione;

la revisione del giudizio di omologazione nel quale, se è stata raggiunta l’unanimità delle classi, il tribunale svolge una semplice verifica formale mentre se non c’è l’unanimità, può chiedersi la ristrutturazione trasversale.

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