Sulla detrazione per le imprese vale la competenza
Per lo sconto in fattura la detrazione si perfeziona solo con l'emissione
La cessione del credito o lo sconto in fattura per gli interventi diversi da quelli che fruttano la detrazione del 110% sono consentiti per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, mentre per il superbonus decorrono dal 1° luglio 2020. In occasione della audizione presso la commissione parlamentare di igilanza sull’Anagrafe tributaria, il direttore generale Ernesto Maria Ruffini ha negato la possibilità di adeguare i termini della decorrenza in quanto stabiliti espressamente dalla legge (articolo 119 ed articolo 121 del decreto legge 34/2020).
Al di fuori del 110% è consentita l’alternativa della cessione del credito e dello sconto fattura per i seguenti interventi: a) ristrutturazione e manutenzione straordinaria; b) efficienza energetica; c) misure antisismiche compresa la detrazione per l’acquisto di case antisismiche; d) recupero e restauro facciate; e) impianti fotovoltaici; f) colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
Molti di questi interventi rientrano nella detrazione del 110% (con caratteristiche specifiche) ma solo se perfezionati dopo il 1° luglio 2020 e in tale ipotesi per cessione del credito o sconto in fattura servono asseverazione e visto di conformità.
Fabbricati merce e patrimonio
C’è da osservare che a seguito della emanazione della risoluzione 34/E/2020 per tutti gli interventi indicati, escluse le ristrutturazioni, la detrazione spetta anche alle imprese relativamente ai fabbricati merce e patrimonio e questo incrementa le ipotesi di cessione del credito o sconto fattura. Tuttavia per gli interventi al di fuori del 110% non appare una soluzione sempre conveniente in quanto molte spese hanno un recupero decennale e la percentuale di detrazione è limitata (esempio 50%, 65%); quindi l’operazione finanziaria può diventare onerosa.
Inoltre c’è il grande tema ancora non risolto della incidenza fiscale della cessione del credito; se la detrazione viene utilizzata dalla impresa incide sulle imposte ed entra nel conto economico solo come minore imposta. Ma se il credito viene ceduto non ci si può esimere dal contabilizzare una componente positiva i cui riflessi fiscali sono tutti da definire.
Cassa e competenza
Nel corso dell’audizione al direttore delle Entrate è stato fatto un quesito anche in relazione al momento di esercizio della detrazione che segue il criterio di cassa per le persone fisiche e di competenza per le imprese. Vi è stata la richiesta se la detrazione potesse essere perfezionata in caso di sconto fattura o cessione del credito alla data di emissione della fattura da parte del fornitore anche in presenza di fattura anticipata. La risposta ha confermato i criteri contenuti nella circolare dell’agenzia delle Entrate 24 del 8 agosto 2020. Quindi per le persone fisiche, esercenti arti e professioni ed enti non commerciali è rilevante la data di effettivo pagamento: invece per le imprese, comprese quelle minori, la detrazione scatta con il criterio di competenza che di fatto coincide con l’ultimazione dell’intervento. Ovviamente per lo sconto in fattura appare logico che la detrazione si perfezioni solo con la emissione di tale documento.