Sulla responsabilità l’azione diventa un fatto abituale
La responsabilità dei sindaci oltre che per omesso controllo degli amministratori (la cosiddetta responsabilità concorrente) può scattare anche in via esclusiva a prescindere cioè da eventuali errate e colpevoli gestioni dell’organo amministrativo
Questa forma di responsabilità riguarda la
Nella prima si tratta in sostanza della certificazione da parte del collegio di fatti non veritieri. In tale contesto possono certamente ricomprendersi la relazione sindacale al bilancio d’esercizio, le verbalizzazioni, eventuali chiarimenti sulla gestione e, più in generale, ogni altra relazione o dichiarazione dei sindaci riguardante la costituzione, le condizioni economiche della società e altri dati economicamente rilevanti.
I membri del collegio sindacale sono poi tenuti all’obbligo del segreto su questioni di cui vengano a conoscenza nell’espletamento delle proprie funzioni di controllo.
Il dovere di segretezza è giustificato in relazione ai poteri di ispezione e informazione spettanti anche singolarmente ai sindaci. Se il mancato rispetto di tale segreto dovesse cagionare un danno alla società, questa avrà potrebbe agire con il sindaco che non ha osservato questo suo preciso dovere
L’assicurazione. La quasi totalità dei professionisti che assumono incarichi nei collegi sindacali ha un’idonea copertura assicurativa per cautelarsi proprio da queste azioni di responsabilità, soprattutto in ipotesi di fallimento della società. Tuttavia proprio questa (giusta) cautela sembra rappresentare una delle principali ragioni della ampia e generalizzata diffusione, delle azioni di responsabilità promosse dai curatori nei confronti dei sindaci.
La copertura assicurativa garantisce infatti in sede di transazione, il pagamento di somme al fallimento, ancorchè di gran lunga inferiori alle iniziali pretese della curatela che ha proposto l’azione. Ciò a comprova che, spesso le richieste sono esose e avulse dalle reali responsabilità effettivamente verificatesi nella gestione e/o nel controllo dell’impresa.
La sensazione, in buona sostanza, è che negli ultimi tempi, azioni di risarcimento abbiano assunto la principale funzione di apportare somme all’attivo fallimentare e non lo strumento per aggredire professionisti realmente colpevoli di responsabilità nella gestione o nel controllo dell’impresa.
Da evidenziare peraltro che certamente il curatore è autorizzato dal giudice delegato a promuovere l’azione, ma tale attività comporta costi sia consulenziali, sia ai fini dell’assistenza giudiziale, con la conseguenza che i creditori potrebbero anche contestare una simile decisione.
Occorre infine segnalare che in ogni caso per il solo fatto che il professionista debba denunciare (tempestivamente) l’accaduto all’assicurazione ai fini di ottenere la copertura, comunque determina un danno nei suoi confronti in quanto da quel momento la compagnia - sempreché sia ancora disponibile ad assicurarlo in futuro - non manterrà più le condizioni del precedente contratto, anche se dopo qualche anno l’azione promossa risulterà priva di fondamento.