Sulle compensazioni servono tetti aggiornati e differenziati
Con gli emendamenti approvati in prima lettura alla Camera nella conversione del decreto manovrina (Dl 50/2017) – ora all’esame del Senato - è stata completata quella che, a tutti gli effetti, può essere considerata una rivoluzione in tema di compensazioni. Rimane tuttavia ancora una volta fermo al palo il limite massimo previsto per l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti fiscali e contributivi, mediante F24, fissato a quota 700mila euro dall’articolo 34 comma 1 della legge 388/2000.
Le modifiche previste dal Dl 50/2017, vanno dalla riduzione del tetto da 15mila a 5mila euro per l’apposizione del visto sulle dichiarazioni annuali Iva, redditi e Irap, all’utilizzo del solo canale telematico dell’agenzia delle entrate per le compensazioni, fino ad arrivare alla novità assoluta dell’apposizione del visto anche sulle istanze infrannuali (modello Iva Tr).
Sanzioni
Il nuovo sistema di controllo prevede anche nuove regole sul versante sanzionatorio. Il contribuente che compensa senza l’apposizione del visto, oppure nel caso in cui il visto sia stato apposto da un soggetto non abilitato, sarà punito con il recupero dell’ammontare del credito utilizzato, unitamente alla sanzione che, si applica ordinariamente nella misura del 30 per cento. Inoltre è stata vietata la procedura della compensazione all’articolo 17 del Dlgs 241/1997, in presenza di versamento all’Erario di crediti di imposta non correttamente utilizzati; in pratica in caso di indebita compensazione, in sede di riversamento dell’imposta stessa non sarà più possibile compensarla a sua volta con altri crediti vantati e questo sia al momento di notifica dell’avviso, sia nell’eventuale fase successiva dell’iscrizione a ruolo.
Lo scarto delle deleghe
Con l’aggiunta del nuovo comma 4-bis all’articolo 3 del Dl 50/2017, viene inoltre previsto che il modello F24 sarà scartato direttamente dal sistema, qualora il credito d’imposta utilizzato in compensazione si dimostri superiore all’importo stabilito dalle norme che fissano il limite massimo dei crediti compensabili. La disposizione di legge affida a provvedimenti di rango secondario l’attuazione progressiva di tale previsione, così come le modalità definitive di comunicazione dello scarto ai contribuenti interessati.
I limiti
Nonostante questa nuova metodologia, dove come non mai è stato infittita la rete di controlli possibili sulle compensazioni, parimenti non è stata modificata la regola generale che prevede, in caso di utilizzo dei crediti d’imposta, il limite massimo compensabile fissato per tutti i contribuenti in 700mila euro. Tale limite alla compensazione opera cumulativamente per anno solare, e per tutti i crediti di imposta dei quali è titolare il contribuente, e non singolarmente per ciascun tributo. Il tutto ad eccezione di alcune singole poche singole casistiche, quali ad esempio i crediti di imposta, normalmente di natura agevolativa (ad esempio quadro RU), per l’utilizzo dei quali le relative disposizioni istitutive hanno previsto la non assoggettabilità a tale limite, oppure per alcune categorie particolari, quali ad esempio i subappaltatori edili per cui la soglia è stata elevata a un milione di euro.
A questo punto, visto il sistema di filtri e controlli («a prova di evasore») posto in essere dalla nuova normativa, i tempi sono ormai maturi per una decisa revisione degli attuali limiti, che porti ad un innalzamento della soglia al momento in vigore.
In effetti si rende quanto mai necessaria, se non altro una differenziazione delle soglie di compensabilità che distingui le imprese a seconda del fatturato e/o in ogni caso delle dimensioni. Non è pensabile nell’economia attuale che lo stesso limite di 700mila euro continui a valere sia per la “grande Spa” sia per la piccola impresa in contabilità semplificata.
Il 770 semplificato ai tempi supplementari. In attesa di superare l’ostacolo sul visto per i crediti elevati
di Fabio Giordano, Comitato tecnico AssoSoftware