Contabilità

Sulle riserve più vantaggi alle imprese in semplificata

La rivalutazione dei beni strumentali darà maggiori benefici a società di persone o di capitali in trasparenza

di Andrea Cioccarelli e Giorgio Gavelli

Un’altra variabile piuttosto rilevante sulle scelte di convenienza riguardanti la rivalutazione è costituita dalla riserva del netto patrimoniale che accoglie il saldo, determinata come differenza tra l’incremento di attivo e l’imposta sostitutiva iscritta a debito. Si tratta di una posta civilisticamente soggetta alle (incisive) cautele di cui all’articolo 13 della legge 342/2000 e (se non affrancata) fiscalmente in sospensione d’imposta cosiddetta “moderata”.

Questo avvantaggia sicuramente le imprese in contabilità semplificata, le quali possono liberamente utilizzare in qualunque modo (distribuzione compresa) tale saldo, non sussistendo per esse alcun vincolo.

Parallelamente, è facile rilevare come le società di persone (o quelle di capitali in trasparenza fiscale) siano in posizione più favorevole rispetto alle società di capitali non in trasparenza; se per tutte queste situazioni l'utilizzo della riserva a copertura perdite non comporta conseguenze fiscali apprezzabili, la distribuzione ai soci determina nel primo caso una tassazione unica, mentre nella seconda ipotesi l'imposizione è tanto sulla società quanto sui soci (a titolo di dividendo). Ne deriva che se si approfitta della facoltà di affrancare la riserva (pagando l'ulteriore sostitutiva del 10%), per le società fiscalmente trasparenti il saldo diviene liberamente distribuibile senza alcun ulteriore onere, mentre per le altre resta l'assoggettamento impositivo in capo ai soci all'atto della distribuzione.

Ad ogni modo, per tutte le società, creare un “cuscinetto” di riserve nel patrimonio netto costituisce una dote assai utile per il futuro, se solo si pensa al fatto che il documento dello scorso ottobre sulla crisi d’impresa del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti indica il patrimonio netto negativo quale primo elemento atto a qualificare una ragionevole presunzione dello stato di crisi aziendale. Certo, le imprese in perdita e con vari indicatori “accesi” di potenziali perdite di valore (ai sensi del principio contabile Oic 9) dovranno fare molta attenzione ad avvicinarsi ad un provvedimento di questa natura, che va proprio nella direzione opposta a quella raccomandata.

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