Imposte

Sulle unità unifamiliari svista che sa di proroga

Dovrebbe trattarsi di un errore la data del 30 settembre 2022, al posto del 30 giugno, riportata nella penultima riga di pagina 5 della circolare 23/E

di Luca De Stefani

Dovrebbe trattarsi di una svista la data del 30 settembre 2022, al posto del 30 giugno, riportata nella penultima riga di pagina 5 della circolare 23/E. Se, invece, fosse corretta introdurrebbe una proroga del superbonus del 110%, non prevista dalla norma, per le spese sostenute entro il «30 settembre 2022 per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione». In realtà, l’articolo 14 del decreto legge n. 50/2022 (decreto Aiuti) non prevede una proroga generalizzata della scadenza del superbonus dal 30 giugno 2022 al 30 settembre 2022, ma concede solo alle «persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni» che effettuano interventi su unità immobiliari unifamiliari (villette) o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno (case a schiera), di beneficiare del superbonus, in vigore per le spese sostenute dal primo luglio 2020 al 30 giugno 2022, «anche» per quelle «sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno» il 30% dell’«intervento complessivo» (in base ai lavori effettuati e indipendentemente dai pagamenti), nel cui computo «possono» (quindi, non «devono») essere compresi anche i lavori non agevolati con il superbonus. Nell’articolo 119, allora, l’unica data del «30 settembre 2022» è contenuta nella frase che descrive la «condizione» (lavori effettuati entro il 30 settembre), per prorogare l’agevolazione dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022. In pratica, se non si raggiunge il 30% entro fine settembre, tutti i pagamenti effettuati dopo il 30 giugno 2022 beneficeranno delle percentuali dei bonus minori, ma non del 110 per cento. Anche se ora l’Agenzia sembra dare indicazioni diverse.

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