Imposte

Suolo pubblico, esonerati gli «occasionali» dei mercati

No al versamento della tassa fino al 31 marzo. Inoltre sulle aree private con servitù di passaggio pubblico non si applica il nuovo canone unico patrimoniale

di Giuseppe Debenedetto

Gli “spuntisti” dei mercati non devono pagare l’occupazione di suolo pubblico fino al 31 marzo 2021 e il nuovo canone unico patrimoniale non è applicabile alle aree private gravate da servitù di pubblico passaggio. Inoltre in caso di omesso versamento del canone unico si applicano le sanzioni fino al doppio dell’ammontare del canone nonché le sanzioni del codice della strada, escludendo quelle previste dall’articolo 7-bis del Tuel.

Sono queste le principali risposte del dipartimento delle Finanze ai quesiti formulati a Telefisco 2021, circa i dubbi emersi in ordine all’applicazione del nuovo canone unico che dal 2021 sostituisce l’intero comparto dei tributi “minori” (imposta sulla pubblicità, Tosap, affissioni).

Gli spuntisti

La prima questione affrontata dal Mef riguarda l’esonero dal pagamento della Tosap/Cosap per i «titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche», introdotto dall’articolo 181 del Dl 34/2020 per il periodo dal 1° marzo al 15 ottobre 2020, poi riproposto per gli stessi soggetti dal 1° gennaio al 31 marzo 2021 ma riferito al nuovo canone unico che ha sostituito Tosap/Cosap. Il dubbio riguarda la possibilità di estendere l’esonero anche agli assegnatari dei posteggi temporaneamente non occupati (i cosiddetti “spuntisti”).

Il dipartimento delle Finanze risponde positivamente al quesito, evidenziando che in genere gli spuntisti occupano un’area per la quale il tributo o il canone è già assolto dal titolare della concessione permanente. Anche nel caso delle rotazioni, che prevedono l’utilizzazione tramite un’apposita rotazione dell’insieme dei posteggi, l’occupazione effettuata dagli spuntisti ha carattere temporaneo e beneficia dell’esonero, trattandosi di uno spazio occupato da un titolare. Seguendo però il ragionamento del Mef si arriverebbe alla conclusione che anche in regime ordinario gli spuntisti non dovrebbero pagare nulla, trattandosi di un’area soggetta al pagamento dei titolari, almeno nel primo caso descritto.

Le servitù

In ordine al pacchetto di quesiti riguardanti la disciplina del nuovo canone unico istituito dalla legge 160/2019, che vede attualmente i comuni alle prese con la procedura di adozione dei regolamenti, il Mef chiarisce in primo luogo che il canone non è applicabile alle aree private gravate da servitù di pubblico passaggio. Il dipartimento delle Finanze evidenzia che, diversamente dalla Tosap, il comma 819 della legge 160/2019 ricomprende nel presupposto impositivo le aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, senza alcun riferimento alle servitù di pubblico passaggio. Non è neppure possibile invocare la dicatio ad patriam poiché la stessa costituisce una delle modalità della costituzione della servitù di pubblico passaggio e pertanto il suo richiamo non vale a realizzare l’attrazione nel prelievo. La posizione ministeriale si pone però in contrasto con quanto previsto dagli schemi di regolamenti proposti dall’Ifel e dall’Anutel.

Gli altri chiarimenti

Altra questione riguarda i rapporti tra Comune e Provincia, in particolare se è ipotizzabile una condivisione del prelievo sulla pubblicità lungo le strade di competenza della Provincia, soluzione che viene esclusa dal Mef in virtù del chiaro tenore della legge 160/2019.

Sempre sul canone unico, si chiede se in caso di omesso versamento devono essere applicate le sanzioni di cui alla lettera g) e h) del comma 821 oppure se l’ente, in aggiunta alle sanzioni previste dall’articolo 7-bis del Tuel (da 25 a 500 euro), può stabilire una specifica percentuale sul canone dovuto. Il Mef precisa che in caso di omesso versamento va applicata la sanzione prevista dalla lettera h), ferme restando quelle previste dagli articoli 20 e 23 del codice della strada, ma escludendo la possibilità di applicare le sanzioni previste dall’articolo 7-bis del Tuel, trattandosi di ipotesi residuale applicabile “salvo diversa disposizione di legge”.

Infine, si chiede al Mef se il regolamento comunale sul nuovo canone unico acquisisce efficacia retroattiva al 1° gennaio 2021 anche se viene adottato successivamente purché entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il Mef conferma la retroattività, trattandosi di regolamento sulle entrate riconducibile all’articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.

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