Imposte

Super Ace al 15% per incrementi fino a 5 milioni subito fruibile

Agevolazione estesa alle imprese in perdita. Da definire il provvedimento attuativo delle Entrate

(Adobe Stock)

di Emanuele Reich e Franco Vernassa

L’ Ace (Agevolazione alla crescita economica) “innovativa 2021”, introdotta dal Dl 73/2021, si applica per gli incrementi fino a 5 milioni, e si affianca a quella ordinaria, che continua ad applicarsi per gli importi eccedenti i 5 milioni. La conversione in legge del Dl 73/2021 non ha comportato alcuna modifica alla norma introdotta dal decreto e ha quindi confermato gli aspetti positivi contenuti nell’articolo 19, commi 2-7 (incremento del rendimento, rilevanza per intero degli incrementi, fruizione anticipata tramite credito d’imposta). In particolare, l’articolo 19 del Dl 73/2021 prevede che il rendimento nozionale Ace è elevato dall’1,3% al 15% per la variazione in aumento del capitale proprio, fino a 5 milioni, rilevata nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (quindi nel periodo 2021 per i soggetti solari). A tal fine, viene disattivato il limite della base Ace costituito dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio, e quindi possono usufruire dell’Ace “innovativa” anche le imprese con un patrimonio netto negativo al 31 dicembre 2020 o con il rinvio delle perdite previste dall’articolo 6 del Dl 8 aprile 2020, numero 23.

L’Ace “innovativa” è ulteriormente potenziata dal fatto che gli incrementi del capitale proprio nel 2021 diversi dall’accantonamento degli utili, sempre nel limite di 5 milioni, rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, in deroga al criterio pro rata temporis altrimenti applicabile. La deduzione del rendimento nozionale derivante dall’incremento di base Ace fino a 5 milioni può anche essere fruita tramite il riconoscimento di un credito d’imposta, da calcolarsi applicando al rendimento nozionale le aliquote Irpef ed Ires di cui agli articoli 11 e 77 del Tuir, ed utilizzabile a fronte di tutti i versamenti da effettuarsi tramite modello F24 (e non solo a fronte dell’Irap). Il credito massimo, per i soggetti Ires, è pari a 180mila euro (5 milioni *15% *24%). In linea di principio, il credito d’imposta può essere utilizzato dal giorno successivo a quello dell’avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera dell’assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio. Poiché però la fruizione del credito deve essere comunicata preventivamente all’agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste da un provvedimento che deve ancora essere adottato, di fatto la fruizione del beneficio derivante dagli incrementi intervenuti prima della pubblicazione del provvedimento è posticipata fino al momento in cui sarà possibile effettuare detta comunicazione.

Il credito non è produttivo di interessi, ed è fruibile in tre modi:

- in compensazione senza limiti di importo, in base all’articolo 17 del Dlgs 9 luglio 1997, n. 241

- a rimborso;

- tramite cessione.

Il cessionario può usufruire del credito con le stesse modalità previste per il soggetto cedente, e quindi a sua volta cederlo. Infine, è stato introdotto un complesso meccanismo di recapture dell’Ace “innovativa”, applicabile, con gli opportuni adattamenti, in caso di sua fruizione sia tramite variazione in diminuzione, sia tramite il credito d’imposta. In sostanza, il meccanismo si applica nel caso in cui nei periodi d’imposta 2022 e 2023 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del 2021 su cui si è determinata l’Ace potenziata. In caso di fruizione del credito d’imposta nel 2021, si prevede inoltre una recapture se a fine 2021 l’incremento di base Ace potenziata non sia mantenuto.

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