Super Ace, la conversione in credito anche parziale
La quota non trasformata può essere sommata alla deduzione ordinaria
La super Ace 15% può essere convertita in credito di imposta anche solo parzialmente. Uno dei numerosi quesiti riguardanti il meccanismo applicativo dell’agevolazione posti dai partecipanti a Telefisco 2022 trova risposta nelle istruzioni ai modelli di dichiarazione dei redditi 2022.
Le imprese che hanno inviato la domanda di conversione entro la fine del 2021 iscriveranno il credito nel relativo bilancio anche qualora la conferma ministeriale sia giunta dopo il 31 dicembre. L’importo del credito, in qualunque modo venga contabilizzato, non concorre a formare l’imponibile ai fini Ires e Irap.
L’articolo 19, comma 3, del Dl 73/2021 stabilisce infatti che la deduzione può essere “alternativamente” fruita tramite riconoscimento di un credito d’imposta e il provvedimento delle Entrate del 17 settembre 2021 prevede che la richiesta di conversione può essere inviata con riferimento a uno o più incrementi di capitale proprio.
La lettura di queste disposizioni ha indotto taluni operatori a ritenere che la conversione debba riguardare tutta la deduzione maturata, salva la possibilità di conversioni frazionate in presenza di distinti aumenti di patrimonio. Le istruzioni al modello Redditi 2022 fanno chiarezza sulla questione, confermando la possibilità di trasformazioni parziali. Viene infatti previsto (colonna RS112A) che la quota di rendimento nozionale non trasformata in credito di imposta va sommata alla deduzione relativa all’Ace ordinaria e riportata nel successivo rigo RS113.
Le imprese che hanno proceduto alla conversione della super Ace in tax credit valutano tempi e modalità di iscrizione in bilancio del credito verso l’erario, tenendo conto, in ogni caso, che si tratta di una rilevazione contabile non soggetta a Ires e a Irap. Applicando i criteri previsti dal documento Oic 15 (paragrafo 30), è da ritenere che il credito vada contabilizzato nel bilancio 2021 solo qualora la società abbia trasmesso l’istanza di conversione entro la chiusura di tale esercizio e a condizione che l’Agenzia abbia riconosciuto l’importo compensabile non oltre la data di redazione del bilancio stesso. Il riconoscimento del credito (giunto per tutti i contribuenti dopo il 31 dicembre scorso) costituisce, infatti, una mera conferma documentale di un diritto già pienamente esistente. Le società che iscrivono il credito nel 2021 effettueranno una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi 2022 a fronte del provento contabilizzato e non terranno evidentemente conto della deduzione nel calcolo dell’Ires da stanziare nel bilancio. Laddove l’istanza sia stata trasmessa nel 2022, il credito, venendo ad esistenza solo dopo la data di chiusura dell’esercizio 2021, dovrà necessariamente essere contabilizzato nel bilancio dell’anno corrente. In questo caso, si terrà conto provvisoriamente della deduzione Ace nel calcolo dell’Ires, iscrivendo eventualmente le imposte anticipate qualora non vi sia capienza di imponibile. Le Dta contabilizzate sulla super deduzione (deduzione che poi viene meno nella dichiarazione dei redditi per effetto della conversione), saranno chiuse in contropartita del credito al momento dell’invio dell’istanza. La scrittura nel 2022 sarà «Erario c/credito a Dta». Se si era iscritto un minor debito Ires, questo sarà integrato al momento di trasformazione della deduzione in credito (credito vs. erario a debito per Ires). Il provento sottostante verrà iscritto nella voce A5, se si considera il credito come un contributo pubblico, oppure a riduzione delle imposte correnti nella voce 20 se si assimila la conversione ad una semplice modalità di fruizione della deduzione dall’imponibile Ires.
Studio Associato CMNP
Sistema Frizzera