Imposte

Super Ace, deduzione maggiorata anche per le società costituite nel 2021

La lettura combinata del decreto Sostegni bis vale anche per le newco. L’incremento va individuato con attenzione

di Giosuè Manguso e Blasco Monteforte Specchi

La deduzione maggiorata dell’Aiuto alla crescita economica (Ace) può essere utilizzata anche dalle società costituitesi nel 2021. È quanto emerge dalla lettura combinata dell’articolo 19, commi 2 e 3, del Dl 73/2021 (decreto Sostegni bis), secondo il quale i criteri di determinazione di questo beneficio incrementale si innestano sul regime di deduzione ordinaria Ace, applicandosi, però, soltanto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.

La relazione illustrativa al decreto sostiene la necessità di questo intervento straordinario al fine di incentivare la patrimonializzazione delle imprese, deterioratasi a seguito delle difficoltà economiche causate dalla crisi pandemica. Inoltre, più nel dettaglio tecnico, il comma 2 in commento sembra prevedere un beneficio avulso da quello ordinario, in quanto subordina la maggiore aliquota del 15% ad un mero incremento patrimoniale. Tali circostanze, tuttavia, potrebbero indurre a pensare che l’ambito soggettivo del rendimento maggiorato Ace sia limitato ai soggetti imprenditoriali esistenti al 31 dicembre 2020.

In realtà, è il successivo comma 3 a rendere evidente la condivisione del regime ordinario Ace, stabilendo che la deduzione maggiorata deve essere calcolata applicando l’articolo 1 del Dl 201/2011, con l’unica differenza di valorizzare al 15% l’eventuale incremento patrimoniale rispetto al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020.

Sempre il comma 3 afferma, indirettamente, che per le aziende e le società di nuova costituzione si considera incremento tutto il patrimonio conferito (articolo 1, comma 6, Dl 201/2011). Pertanto, non dovrebbero esserci dubbi nel ritenere che anche alle società costituite nel 2021 sia consentita la fruizione della deduzione maggiorata Ace.

Inoltre, il comma 3 specifica che soltanto la «valorizzazione al 15 per cento corrispondente agli incrementi di capitale proprio di cui al medesimo comma 2» può essere fruita come credito d’imposta; questo passaggio si è reso necessario perché l’aliquota di cui al comma 2 non è il 15% ma quella ordinaria (pari all’1,3%, introdotta dalla legge 160/2019), che è maggiorata al 15% per i soli incrementi 2021; nel comma 2, infatti, non è abrogata l’aliquota ordinaria Ace, la quale continua ad applicarsi, anche nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, in presenza di un incremento patrimoniale che – eccedente i cinque milioni di euro – sia agevolabile col regime ordinario Ace.

In assenza di questa specificazione, anche il rendimento eccedente quello maggiorato avrebbe potuto beneficiare del credito d’imposta. Invece, il legislatore ha opportunamente limitato la facoltà di conversione in credito d’imposta soltanto alla deduzione maggiorata Ace, quella, cioè, calcolata con l’aliquota corrispondente agli incrementi 2021 fino a un massimo di 5 milioni di euro.

In assenza di un’espressa indicazione sulla decorrenza dell’incentivo, la deduzione maggiorata Ace dovrebbe interessare anche gli incrementi realizzatisi prima della data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis. Infatti, il comma 2 stabilisce che la variazione in aumento rilevata nell’intero periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 è valorizzata al 15%, senza prevedere limitazioni di carattere oggettivo o temporale.

Infine, se nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 si verificano differenti elementi positivi di variazione in aumento complessivamente eccedenti 5 milioni di euro, si potrebbe porre il dubbio di quali siano quelli che attribuiscono il maggior rendimento Ace (da valorizzare per intero) e quelli che, invece, rientrano nel regime ordinario (da valorizzare soltanto dalla data di versamento). Al riguardo, la norma dovrebbe conteggiare tra gli incrementi da valorizzare al rendimento maggiorato quelli verificatisi per prima, coerentemente alla tempistica d’utilizzo del credito d’imposta alternativo alla deduzione maggiorata e alla r ecapture rule, che attribuisce eventuali riduzioni di incremento patrimoniale – che si verificano, nei periodi d’imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2021 – prioritariamente agli incrementi di patrimonio oggetto del rendimento maggiorato Ace.

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