Super Ace, recapture sulla base maggiorata
Nel Redditi 2023 calcolo sulla sola parte che aveva generato l'incentivo al 15 per cento
Il recapture della super Ace nel modello Redditi 2023 è limitato all’importo che lo scorso anno aveva fruito dell’agevolazione maggiorata. Le istruzioni ministeriali al quadro RS sembrano chiedere di calcolare l’importo da portare ad aumento del reddito imponibile 2022 tenendo conto dell’intera base Ace riassorbita tra 2021 e 2022, ma è da ritenere che il calcolo non possa mai comportare il recupero dell’agevolazione ordinaria.
Ritorno all’ordinario
Nell’esercizio 2022, l’agevolazione Ace torna alle regole ordinarie, essendo stato eliminato il doppio regime applicato nel 2021. La base di calcolo dell’incentivo si determina sommando gli incrementi rilevanti (utili a riserva e conferimenti dei soci) dell’intero periodo 2011-2022 e sottraendo le riduzioni patrimoniali (distribuzioni ai soci) e le sterilizzazioni antielusive verificatesi nel medesimo arco temporale. Entra pertanto nel conteggio anche quella parte di base Ace del 2021 che aveva generato l’incentivo maggiorato al 15 per cento.
La super Ace del 2021 ha però una possibile ricaduta sul calcolo dell’Ires di questo esercizio. L’articolo 19, commi 4 e 5, del Dl 73/2021 prevede infatti un meccanismo di recapture che scatta qualora, entro il secondo esercizio successivo a quello agevolato, e dunque entro il 31 dicembre 2023 per chi ha esercizio solare, la variazione incrementativa del 2021 risulti riassorbita in tutto o in parte.
La base per il recapture
Per il calcolo dell’importo da portare in aumento dell’imponibile Ires, le istruzioni al rigo RS113, colonna 16, del modello Redditi 2023, stabiliscono che deve essere assunto il 15% della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura del periodo precedente (2021) e quella esistente alla fine 2022, se la seconda è inferiore alla prima.
Dalla lettura delle istruzioni, che peraltro riprendono il dato letterale della norma, sembrerebbe che tutta la base Ace esistente al 31 dicembre 2021 che viene riassorbita al termine dell’esercizio successivo debba essere assoggettato al recapture della super Ace previsto dall’articolo 19, comma 5, del Dl 73/2021. Ma non può essere certamente così. La finalità della disposizione è infatti quella di rettificare la super Ace fruita nel 2021, qualora, nel biennio successivo, si riduca l’incremento patrimoniale su cui essa era stata calcolata; non è invece quella di intaccare anche l’agevolazione ordinaria.
Nonostante la genericità delle istruzioni, pertanto, l’importo da considerare per il riversamento va determinato entro il limite della base della agevolazione maggiorata fruita lo scorso anno. Calcolando il recapture su importi superiori, si finirebbe per restituire (al 15%) anche una quota di agevolazione Ace ordinaria. Le norme non prevedono invece alcun riversamento di quest’ultimo incentivo, qualora la base di calcolo si riduca.
In conclusione, se la base Ace 2022 si è ridotta rispetto al 2021, nel campo RS113, colonna 16, si dovrà indicare il valore minore tra quello della riduzione e quello su cui lo scorso anno si era applicato il 15% (RS112A, colonna 4, modello Redditi 2022).