Adempimenti

Superammortamento, slalom in Redditi per l’acconto

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di Pierpaolo Ceroli e Luisa Miletta


La fruizione dei benefici del super e dell’iper ammortamento continua a spiegare i suoi effetti anche con riferimento agli acconti 2018 il cui versamento è in scadenza il prossimo 2 luglio (il 30 giugno, infatti, cade di sabato). Questi ultimi, infatti, risentono delle disposizioni contenute nella legge di bilancio 2017. Il comma 12 dell’articolo 1 della legge 232 del 2016 stabilisce che «la determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10».

Per il periodo d’imposta 2016, il comma 94 dell’articolo 1 della legge 208/2015 sanciva che «le disposizioni dei commi 91 e 92 non producono effetto sulla determinazione dell’acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015». Pertanto, l’imposta dovuta per il 2015, da assumere come parametro di riferimento per il calcolo dell’acconto con il metodo storico, andava determinata senza tenere conto della maggiorazione.
Il disallineamento normativo tra le due disposizioni è pressoché evidente, creatosi da un difetto di coordinamento per il mancato richiamo del comma 94 della legge di stabilità 2016 nell’analoga disposizione della legge di bilancio 2017.

La circolare 4/E/2017 aveva confermato il difetto chiarendo che poiché la disposizione in esame non richiama le norme sul super ammortamento di cui ai commi 91 e seguenti della legge 208 del 2015, l’imposta dovuta per il 2016 (acconto 2017) - parametro di riferimento per calcolare l’acconto con il metodo storico - con riferimento a tali commi non deve essere rideterminata. In sede di determinazione dell’acconto per il periodo d’imposta 2018, l’imposta dovuta per il 2017, da assumere come parametro di riferimento per il calcolo dell’acconto con il metodo storico, va determinata senza tenere conto delle norme sulla proroga del superammortamento, sull’iperammortamento e sulla maggiorazione relativa ai beni immateriali.

I riflessi in dichiarazione di quanto detto possono riscontrarsi nelle istruzioni del modello Redditi Pf 2018 che, al Rigo RN61, trattano la rideterminazione dell’acconto per l’applicazione del superammortamento alla stregua di un caso particolare. Come spiegato, al fine del corretto calcolo dell’acconto, da riportare nel rigo RN62, si deve, pertanto, preventivamente procedere alla rideterminazione del reddito complessivo e dell’importo corrispondente al rigo RN34 (rigo Differenza), introducendo i correttivi previsti dalle norme vigenti.

In Colonna 1 (Casi Particolari), occorre barrare la casella in quanto si rientra in uno dei casi particolari indicati; in Colonna 2 (Reddito complessivo ricalcolato), va indicato l’importo del reddito complessivo, ricalcolato secondo le modalità sopra descritte; in Colonna 3 (Imposta netta ricalcolata) bisogna riportare l’importo dell’imposta netta, ricalcolata; infine in Colonna 4 (Importo differenza ricalcolata), si deve indicare il nuovo ammontare dell’importo differenza, calcolata secondo le modalità sin qui descritte.

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