Imposte

Superbonus 110% anche per ripetere interventi già agevolati (ma non per proseguirli)

Fermi restano i vincoli di spesa e detrazione, non c’è un periodo minimo che deve trascorrere per beneficiare di un nuovo bonus

di Alessandro Borgoglio

Il superbonus del 110% offre un’opportunità davvero vantaggiosa per rimodernare le abitazioni e, quindi, in tanti vorrebbero avvalersene magari anche per interventi analoghi ad altri eseguiti in precedenza, non troppo tempo fa, e per i quali si sta ancora fruendo delle rate di detrazione. In tal caso, è possibile agevolare di nuovo la stessa tipologia di intervento, ma al 110 per cento? È questa una delle domande ricorrenti posta dai lettori anche al servizio dell’Esperto Risponde.

I vincoli di spesa e detrazione
L’articolo 2, comma 3, del “vecchio” decreto interministeriale del 19 febbraio 2007 stabilisce che nel caso in cui l’intervento «consista nella mera prosecuzione di interventi appartenenti alla stessa categoria effettuati sullo stesso immobile (…), ai fini del computo del limite massimo della detrazione, si tiene conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti».

Le Entrate hanno poi chiarito (si veda la circolare 7/E/2017) che, nell’ipotesi in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, sulla stessa unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese ammesse in detrazione, occorre tenere conto anche delle spese sostenute negli anni pregressi. Dunque, si ha diritto all’agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione nell’anno di sostenimento non ha superato il limite complessivo.

Questo ulteriore vincolo non si applica agli interventi autonomi, cioè non di mera prosecuzione; fermo restando che, per gli interventi autonomi effettuati nel medesimo anno sullo stesso immobile, dev’essere comunque rispettato il limite annuale di spesa ammissibile. L’intervento - per essere considerato autonomamente detraibile, rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare - deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa edilizia vigente (nello stesso senso depone la risoluzione 147/E/2017 per il sismabonus).

Secondo le Entrate (si veda circolare 17/E/2015, paragrafo 3.2), l’autonoma configurabilità dell’intervento è subordinata ad elementi riscontrabili in via di fatto oltre che, ove richiesto, all’espletamento degli adempimenti amministrativi relativi all’attività edilizia, quali la denuncia di inizio attività e il collaudo dell’opera o la dichiarazione di fine lavori. Inoltre l’intervento, per essere considerato autonomamente detraibile, rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare, deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente.

Via libera condizionato
Ciò premesso, l’articolo 16-bis del Tuir non prevede che debba trascorrere un periodo di tempo minimo tra i diversi interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter beneficiare nuovamente della detrazione, nel rispetto dei limiti in precedenza indicati. Quindi, se su un immobile già oggetto di interventi di recupero edilizio negli anni precedenti, viene effettuata una nuova ristrutturazione che non consiste nella mera prosecuzione degli interventi già realizzati, il contribuente potrà avvalersi della detrazione nei limiti in vigore al momento dei bonifici di pagamento.

Alla luce di quanto si qui chiarito dalle Entrate, e considerato che il nuovo decreto Requisiti del Mise del 6 agosto 2020 riporta (all’articolo 3, comma 3) esattamente la stessa espressione testuale del vecchio decreto sopra citata, le medesime conclusioni di prassi sono applicabili anche oggi non soltanto a ecobonus, sismabonus e bonus ristrutturazioni, ma anche al superbonus del 110 per cento.

Pertanto, se un contribuente ha installato nella sua casa unifamiliare, appena qualche anno fa, una caldaia alimentata a biomasse combustibili, fruendo dell’ecobonus del 65% per il quale sta ancora detraendo le relative rate, nulla vieta che oggi possa fruire del superbonus per l’installazione, nella stessa casa unifamiliare, di una nuova caldaia a pompa di calore. Beneficiando quindi del 110% per tale intervento trainante (ex articolo 119, comma 1, lettera c, del Dl 34/2020) – sempreché sussistano tutti gli altri presupposti per il superbonus – atteso che questo nuovo intervento non può certamente considerarsi come «mera prosecuzione» del precedente della «stessa categoria».


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