Contabilità

Superbonus del 110% in bilancio: trattamento differenziato per i crediti acquistati

Impatto nel bilancio diverso se l’impresa usa il beneficio o lo cede a una banca

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di Pierpaolo Ceroli e Stefano Cingolani

Se la normativa sul Superbonus del 110% appare già molto complessa ed insidiosa per la definizione dei soggetti beneficiari, ancor più complicate sono le regole che devono rispettare le imprese cessionarie, nel caso in cui il cedente abbia optato a favore di queste ultime (al posto dell’utilizzo diretto della detrazione), per la cessione del credito di imposta, previa loro accettazione formale, o per il cosiddetto sconto in fattura così come stabilito dall’articolo 121 del decreto Rilancio (34/2020).

Vediamo di che si tratta.

Il visto di conformità

In ogni caso, affinché possa aver luogo una delle suddette ipotesi occorre che, oltre alle varie abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare, venga apposto anche il cosiddetto visto di conformità leggero (previsto dall’articolo 35 del Dlgs 241/97) da parte dei soggetti indicati nell’articolo 3, comma 3 lettere a) e b) del Dpr 322/98 ossia, dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro, responsabili Caf ed i periti ed esperti iscritti presso le Camere di commercio alla data del 30 settembre 1993.

Questo visto, avente natura formale e non di merito, rappresenta, così come stabilito dal comma 11 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, una condizione prodromica per l’attuazione della cessione o dello sconto in fattura che dovrà essere perfezionata con una apposita comunicazione, secondo il modello approvato con il provvedimento del 12 ottobre 2020 n. 326047. Questo modello andrà inviato esclusivamente in via telematica all’agenzia delle Entrate a decorrere dal 15 ottobre scorso ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

Si tenga altresì presente che queste due opzioni, relative alle detrazioni, trovano applicazione anche in relazione ad altre tipologie di interventi che beneficiano delle detrazioni del 65 o del 50% e precisamente: gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

La compensazione degli oneri

Tuttavia, su questi ultimi interventi non è prevista una maggior aliquota, così come per il superbonus (110%), volta a compensare gli oneri che le imprese saranno costrette a sostenere per la successiva cessione, ad esempio agli istituti bancari.

Pertanto, una prima discriminante è che le imprese realmente non beneficieranno di un credito con riferimento, ad esempio, all’ecobonus del 65% bensì del 65% meno gli oneri finanziari da sostenere che verosimilmente faranno scendere il beneficio al 45%. Inoltre, l’agevolazione potrebbe ulteriormente comprimersi, nel caso in cui i cessionari siano società di capitali, dal momento che gli interessi passivi, ai fini della loro deducibilità, dovranno sottostare alle regole dell’articolo 96 del Tuir.

Tale ultimo aspetto dovrà essere considerato anche per il superbonus, benché questo in ogni caso godrà del beneficio della maggiorazione del dieci per cento a favore della cessionaria e sarà trattato come provento tassato. Pertanto, nel caso di integrale deducibilità degli oneri finanziari si tratterà esclusivamente, se non eccedenti il 10%, di una partita di giro con nessun impatto sul risultato di bilancio.

L’utilizzo diretto del credito

Un aspetto particolare in capo all’impresa cessionaria sarà l’impatto che avrà nel proprio bilancio l’ipotesi di utilizzare il credito direttamente, piuttosto che cederlo, tenuto conto degli effetti prodotti da una delle due scelte. Ciò in quanto, nella prima ipotesi (utilizzo del credito) la società potrà utilizzare, nell’ipotesi di superbonus, il credito del 110% per compensare ad esempio le proprie imposte. Viceversa, nel caso in cui decida di cedere nuovamente il credito ad un istituto bancario, il quale, a fronte di 110, riconoscerà un valore, ad esempio, di 90, il differenziale di 20 costituirà una sopravvenienza passiva deducibile in base all’articolo 101 del Tuir e dell’Oic 15.

Resta tuttavia la necessità di delucidazioni in merito alle modalità operative della cessione del credito di imposta successiva alla prima e ad eventuali ulteriori apposizioni di visti di conformità trattandosi di soggetti giuridici distinti. Aspetto che non è stato chiarito dall’agenzia delle Entrate neanche con la circolare n.30 del 22 dicembre scorso.

L’APPLICAZIONE PRATICA

L’effetto retroattivo

IL QUESITO
Da quando è possibile la cessione del credito di imposta o dello sconto in fattura per le agevolazioni diverse dal Superbonus? I crediti di imposta possono subire più cessioni?
LA SOLUZIONE
La cessione è possibile dal 1° gennaio 2020. Il credito di imposta previsto dall’articolo 119 e i crediti richiamati all ’articolo 121 possono essere oggetto
di più cessioni

Sismabonus per immobile di una snc
IL QUESITO
Snc realizza un intervento di miglioramento sismico su un immobile di proprietà che fruisce del sismabonus del 70% in cinque anni. Come contabilizzare l’agevolazione?
LA SOLUZIONE
La società dovrà limitarsi ad indicare le detrazioni nel prospetto rilasciato ai soci per la compilazione del modello redditi

Le cessioni successive
IL QUESITO
Le cessioni successive alla prima debbono essere eseguite con il modello approvato con provvedimento 12 ottobre 2020 n. 326047, da inviare esclusivamente in via telematica all’agenzia delle Entrate?
LA SOLUZIONE
Questa procedura trova attuazione solo con riferimento alla prima cessione del credito di imposta

I limiti per le società immobiliari
IL QUESITO
Una società immobiliare può beneficiare del Superbonus del 110% per interventi agevolabili eseguiti su immobili di proprietà?
LA SOLUZIONE
Sì se fanno parte di condomìni ad uso abitativo per più del 50% e solo per le quote millesimali imputate agli interventi trainanti

Riqualificazione energetica su immobile di una srl

IL QUESITO
Una Srl realizza un intervento di riqualificazione energetica su un proprio immobile beneficiando dell’ecobonus del 65% fruibile in dieci anni. Come andrà contabilizzata l’agevolazione?
LA SOLUZIONE
Si ritiene che l’agevolazione vada contabilizzata iscrivendo un credito verso l’erario per il periodo in corso e come attività per imposte anticipate per le rate degli anni successivi

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