Imposte

Superbonus al 110%, incluso il fotovoltaico ma solo in abbinamento

Gli impianti solari si sposano bene con le pompe di calore ma incontrano limiti nei centri storici

di Gian Paolo Tosoni


La detrazione del 110% introdotta dall’articolo 119 del Dl 34/2020 come è stato spesso evidenziato ha un effetto “traino” nel senso che, in presenza di alcuni interventi ritenuti qualificanti, la super detrazione si estende anche per altri che siano collegabili.

Tuttavia possiamo affermare che gli effetti traino sono due, ricordando che la detrazione riguarda le spese sostenute nel periodo 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 ed è ripartibile in cinque anni.

I quattro interventi trainanti

Gli interventi agevolati sono i seguenti che vengono definiti trainanti:

Isolamento termico delle superfici opache che interessano l’involucro dell’edificio con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio (cappotto). La spesa massima è di 60mila euro (intervento che a regime beneficia del 65% con limite di detrazione per 60mila euro).

Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento e la fornitura di acqua calda a condensazione con efficienza rientrante nella classe A, o a pompa di calore con spesa massima di 30.000 per ogni unità immobiliare.

Interventi simili ai precedenti, effettuati però su edifici unifamiliari con spesa massima di 30.000 euro (attualmente 65% fino a 30.000 di detrazione). Il sistema energetico deve essere a pompa di calore.

Questa detrazione e quella del primo punto, per il momento sono riservate alla abitazione principale.

Queste tre tipologie di interventi consentono di aggiungere tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del Dl 63/2013 convertito nella legge 90/2013, quali ad esempio la sostituzione degli infissi, schermature solari, nonché sistemi evoluti di termoregolazione e cioè dispositivi multimediali per controllo da remoto e sempre con la detrazione al 110%.

Quindi si passa al secondo ordine di interventi trainanti.

La medesima detrazione del 110% si applica per gli interventi antisismici :
A) interventi antisismici generici;
B) con riduzione di una o due classi di rischio sismico;
C) con riduzione di una o due classi di rischio sismico per le parti comuni (condominio e simili);
D) fabbricati demoliti e ricostruiti dalle imprese costruttrici e venduti entro 18 mesi.

La possibilità di abbinare fotovoltaico e centraline elettriche

Abbinati a tutti questi interventi, sono agevolate le installazioni di impianti solari fotovoltaici (limite di spesa 48.000 euro) e sistemi di accumulo, a patto che siano eseguite congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti” sopra indicati.

La detrazione del 110% spetta anche per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici da ripartire sempre in cinque anni. Questa detrazione introdotta quest’anno nel limite di spesa di 3.000 euro (e che permane) passa dal 50% al 110%, sempre che sia fatta in contemporaneamente con uno degli interventi trainanti.

Si ricorda che per questi interventi si applica la possibilità di cedere il credito a terzi comprese le banche, nonché di chiedere lo sconto fattura direttamente al fornitore.

Un elemento di criticità riguarda, invece, gli interventi di efficientamento energetico che generalmente sono agevolati solo con l’adozione di pompe di calore, per evitare l’uso del gas, gasolio e legna. Quindi sono convenienti soltanto con l’ausilio di impianti fotovoltaici che però nei centri storici delle città sono vietati per l’impatto paesaggistico negativo.

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