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Superbonus 110% per la coibentazione del tetto, anche se il sottotetto non è riscaldato

Se il sottotetto non è riscaldato, l’intervento di coibentazione non concorre al calcolo del superamento del 25% della superficie disperdente isolata

di Marco Zandonà

La domanda

In una situazione di questo tipo (mini-condominio):
- A3 piano terra;
- A3 piano primo;
- sottotetto non riscaldato (appartenente all’A3 al piano primo ed accessibile solo da esso).
Come riportato anche di recente dall’Enea, la coibentazione del tetto è fattibile al 110% ma non incide sul 25% della superficie totale da raggiungere per fruire delle agevolazioni poiché il sottotetto non è riscaldato. È possibile agevolare la coibentazione del tetto al 110% anche se si coibenta il solaio tra piano primo e sottotetto non riscaldato (quest’ultimo intervento senza fruire di alcun incentivo)?
G. T. – Rimini

La risposta è affermativa. L’articolo 119, comma 1, lettera a) del decreto legge 34/2020, convertito in legge 77/2020, prevede che, ai fini del 110%, gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. L’agenzia delle Entrate (risposta 665/2021) ha confermato che è possibile fruire del superbonus 110%, effettuando la coibentazione del tetto, anche se il relativo locale sottotetto non è riscaldato, confermando l’ampliamento della disciplina agevolativa che, sotto il profilo generale, prevede l’ecobonus solo per le superfici esterne confinanti con quelle riscaldate. Resta confermato che qualora il sottotetto non fosse riscaldato, l’intervento di coibentazione non concorrerebbe al calcolo del superamento del 25% della superficie disperdente isolata, proprio perché quest’ultima insisterebbe su un locale non riscaldato. In sostanza, ferma restando la condizione di intervenire su più del 25% della superficie disperdente deve raggiungersi con la coibentazione delle superfici che, nella situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l’esterno, vani freddi o terreno, con riferimento al caso di specie, possano rientrare nel superbonus anche gli interventi di coibentazione del tetto (risposta 247 e 680 del 2021). In merito, il 7 marzo 2022, l’Enea ha emesso uno specifico chiarimento che conferma tali conclusioni quando si effettua il recupero del sottotetto, ovvero quando non è possibile intervenire sulla copertura esterna dell’ultimo solaio.

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