Imposte

Superbonus del 110%, per le Entrate servirà il visto di conformità anche senza cessione o sconto in fattura

Linea restrittiva da parte del direttore delle Entrate nell’audizione alla commissione sull’Anagrafe tributaria

di Luca De Stefani

Per le Entrate il visto di conformità dovrà essere rilasciato per beneficiare della detrazione del 110%, quando invece la norma sembra imporlo solo «ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto» in fattura di tutti i crediti d’imposta per i quali è possibile effettuare questa opzione, quindi, anche quelli non del 110 per cento.

Nell’audizione di mercoledì 22 luglio davanti alla Commissione bicamerale di vigilanza sull’Anagrafe Tributaria, il direttore delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha dichiarato che il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e dai Caf, sarà comunque necessario per beneficiare della detrazione del 110 per cento.

Il visto, però, non dovrebbe essere necessario per il superbonus, in quanto l’articolo 119, comma 11, del decreto Rilancio, lo richiede solo «ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121» del decreto stesso e non per poter beneficiare della detrazione del super bonus.

La conversione in legge del Dl Rilancio ha previsto l’obbligatorietà «ai fini della detrazione del 110 per cento» (oltre che ai fini «dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121») solo delle asseverazioni dell’articolo 119, comma 13. Inoltre, solo per le asseverazioni relative al sismabonus al 110% (non per le altre) ha previsto che il «soggetto che rilascia il visto di conformità» (che appunto dovrebbe esserci solo in caso di opzione per la cessione o per lo sconto) deve verificare la «presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati».

Parlando poi delle modalità per inviare la comunicazione dell’opzione all’Agenzia, il direttore delle Entrate ha affermato che solo in caso di «interventi con detrazione d’imposta spettante nella misura del 110 per cento, la citata comunicazione sarà (...) trasmessa dal soggetto che rilascia il visto di conformità sulla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione». Però l’articolo 119, comma 11, del Dl Rilancio prevede che il visto di conformità sia necessario in tutti i casi di opzione «per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121» del decreto stesso, quindi, non solo relativamente alla super detrazione del 110%, ma anche per tutte le altre detrazioni per le quali sarà possibile effettuare l’opzione. Insomma, si spera che nei provvedimenti attuativi queste incongruenze vengano chiarite.

Nell’audizione, infine, è stato confermato che, se vengano realizzati più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il contribuente potrà fruire di ciascuna agevolazione, nell’ambito del rispettivo limite di spesa, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese.

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