Imposte

Superbonus del 110%, sui professionisti gravano 5 certificazioni (con sanzioni pesanti)

Necessario anche provvedere a una copertura assicurativa. Multe fino a 15mila euro per i tecnici

di Alessandro Borgoglio

La nuova detrazione del 110% introdotta dall’articolo 119 del decreto Rilancio (Dl 34/2020) pone sui professionisti coinvolti a vario titolo nell’operazione un set di adempimenti molto pesante. Vediamoli.

1 . La certificazione Ape prima e dopo l’intervento
L’articolo 119, comma 3, del Dl 34/2020 chiama in campo, innanzitutto, architetti, ingegneri, geometri e periti abilitati al rilascio dell’attestato di prestazione energetica (Ape), perché, ai fini dell’accesso al superbonus del 110% per gli interventi energetici (cappotto termico e sostituzione di impianti di riscaldamento), è richiesto l’incremento di due classi energetiche derivanti dal complessivo intervento.

Incremento che deve essere certificato, appunto, da professionisti abilitati, mediante il rilascio dell’Ape, non soltanto dopo l’esecuzione dei lavori, ma anche prima, nella forma della dichiarazione asseverata.

2 . L’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici
Per la trasformazione di tale detrazione in credito cedibile a terzi o in sconto in fattura, però, sono necessarie ulteriori attestazioni/asseverazioni: in base all’articolo 119, comma 13, lettera a), del Dl 34/2020, infatti, ingegneri, architetti, geometri e gli altri tecnici abilitati devono asseverare il rispetto dei requisiti tecnici minimi che verranno stabiliti da uno o più decreti ex articolo 14, comma 3-ter, del Dl 63/2013.

Questi ultimi, in verità, dovevano già essere stati emanati sin dal 2013, ma invece a tutt’oggi risultano omessi, per cui si applicano ancora i requisiti minimi previsti dai decreti ministeriali del 19 febbraio 2007 e del 11 marzo 2008.

3 . L’attestazione di congruità delle spese sostenute
Inoltre, sempre gli stessi tecnici, dovranno inoltre attestare la corrispondente congruità delle spese sostenute relative agli interventi agevolati, dovendo poi trasmettere una copia all’Enea, secondo modalità che dovranno essere definite dal ministero dello Sviluppo economico.

4 . La certificazione degli interventi antisismici
Ai fini degli interventi antisismici, invece, i professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini professionali, devono attestare - in base alla lettera b) del comma 13 - l’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico ex Dm 58/2017, nonché la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati: ciò sempre e solo ai fini della cessione/sconto.

Sono queste le prime quattro forme di certificazione che, ai fini della cessione del superbonus del 110%, vengono affidate a ingegneri, architetti, geometri e gli altri tecnici abilitati. È

È da notare che queste forme di certificazione non sono richieste nel caso in cui la detrazione del 110% sia utilizzata direttamente dal contribuente. Fatto sta che attestare la congruità delle spese potrebbe non essere un’operazione così semplice e al riparo da possibili contestazioni. Ma soprattutto viene da chiedersi se un errore di valutazione nella congruità della spesa, in assenza di puntuali parametri normativi di riferimento, possa comportare l’infedeltà dell’attestazione.

Le sanzioni e l’obbligo di copertura assicurativa
Ciò anche alla luce delle pesanti sanzioni previste dal successivo comma 14, per cui, ferma l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 15.000 euro per ciascun documento infedele.

Poiché, inoltre, le attestazioni/asseverazioni infedele fanno decadere dal superbonus, è fatto obbligo ai tecnici di stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile (per risarcire i clienti e lo Stato), con massimale adeguato e comunque non inferiore a 500.000 euro.

5. Il bollino “fiscale” dei professionisti
C’è poi un quinto necessario intervento da parte dei professionisti nella procedura per accedere al superbonus. Per quanto concerne, infine, i professionisti fiscali (commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, periti ed esperti iscritti nei ruoli delle Cciaa e responsabili dei Caf), costoro sono chiamati a rilasciare, ai fini della cessione del credito o dello sconto in fattura, un preventivo visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione del 110% (comma 11).

A tali controlli, anche se non specificato dalla norma, non dovrebbero applicarsi le sanzioni pesanti per i tecnici abilitati che rilasciano attestazioni false, ma dovrebbe operare la specifica disciplina sanzionatoria per i visti di conformità ex articolo 39 del Dlgs 241/1997 (da 258 a 2.582 euro, con possibilità, in caso di recidiva, di sospensione o inabilitazione permanente al rilascio del visto).

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