L'esperto rispondeImposte

Superbonus del 110%, trasformazione in credito d’imposta senza vincolo di capienza

Credito d’imposta

di Alfredo Calvano e Attilio Calvano

La domanda


Il decreto rilancio (Dl 34/2020) ha introdotto una nuova percentuale di detrazione Irpef e Ires del 110% nel ambito degli interventi di risparmio energetico; in particolare, gli articoli 119 e 121 delineano la nuova disciplina del godimento, alternativo alla detrazione del 110%, concedendo l’opzione per la sua trasformazione in credito d’imposta o in sconto in fattura. Si chiede se, alla base della fruizione della detrazione del 110%, il contribuente deve sempre avere una capienza Irpef, tale che nel quinquennio si possa godere interamente la detrazione, o, se cosi non fosse, se è comunque possibile sempre la trasformazione della detrazione ipotetica in credito d’imposta a prescindere dalla capienza che il contribuente ha?
G. G. – Catanzaro

Nelle disposizioni che disciplinano la detrazione del superbonus del 110% (decreto - legge 34/2020) non figurano più i medesimi vincoli soggettivi (capienza ovvero incapienza del cedente, nonché qualifica del cessionario) ed oggettivi (natura degli interventi), già introdotti dal decreto - legge 63/2013, circa la possibilità di trasformazione della detrazione in credito d’imposta cedibile o con uno sconto in fattura. Pertanto, le scelte alternative al nuovo beneficio fiscale sono da considerare liberamente opzionabili da parte del contribuente.

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