Imposte

Superbonus, al 75% tutti i lavori anti barriere

La circolare 17/E descrive uno sconto fiscale dal perimetro molto ampio: essenziale soprattutto il rispetto del Dm 236/1989. I criteri del decreto possono essere applicati a diversi lavori

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di Giuseppe Latour

Un documento che attesti il rispetto dei requisiti previsti dal decreto del ministro dei Lavori pubblici 236/1989. La circolare 17/E dell’agenzia delle Entrate, elencando il materiale da controllare e conservare per accedere al bonus barriere architettoniche al 75%, indica soprattutto questa attestazione.

È possibile, così, provare il requisito principale di uno sconto fiscale che, nelle ultime settimane, sta attirando l’attenzione di molti, grazie a diverse caratteristiche vantaggiose: vale per le spese sostenute da gennaio 2022 fino a tutto il 2025, può essere utilizzato anche negli appartamenti in condominio, consente di accedere alla cessione del credito e allo sconto in fattura e può essere recuperato in cinque anni.

Il perimetro dello sconto è molto ampio: non ci sono limiti legati alle categorie catastali degli immobili, così come possono accedere al bonus sia le persone fisiche che i soggetti che conseguono reddito d’impresa. Il limite principale è costituito dalla necessità di rispettare un provvedimento. «Per usufruire dell’agevolazione - spiega l’agenzia delle Entrate - gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 236/1989».

Il Dm, secondo quanto spiega Silvia Pelonara del Consiglio nazionale degli architetti, fissa «le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata e agevolata». Fissa, insomma, i criteri di progettazione per l’abbattimento di barriere. Anche se - dice ancora Pelonara - «è un decreto che ha 34 anni, considerando quanto è cambiata la nostra vita, è una legge che va rivista, perché è un po’carente sull’aspetto cognitivo e sensoriale delle barriere. Invece, è centrata sull’aspetto motorio». Un punto sul quale concorda Luisa Mutti, consigliere Federarchitetti, sezione Roma: «Credo ci sia la necessità di includere nel Dm gli aggiornamenti legati alle nuove tecnologie, come ad esempio l’utilizzo della domotica».

Comunque, i paletti del decreto sono la base da tenere come riferimento per il bonus al 75 per cento. E rendono il concetto di abbattimento delle barriere molto ampio. Vi rientrano, tra gli altri, la sostituzione di pavimenti, di infissi, l’ammodernamento di bagni e porte (si vedano le schede in pagina). Ma anche la realizzazione di impianti elettrici e citofoni. Nel primo caso - dice Pelonara - «i terminali dell’impianto elettrico, ovvero quei componenti che si devono interfacciare con l’utente per l’utilizzo e la gestione dell’impianto in ambiente interno o esterno, devono essere posti ad un’altezza compresa tra i 40 e i 140 cm dal piano pavimento». Nel secondo caso, allo stesso modo, «il posto esterno dell’impianto citofonico deve essere posto fuori dall’edificio ad un’altezza compresa tra i 110 e i 130 centimetri dal piano di calpestìo».

Sui due dei lavori che potrebbero diventare più frequenti torna Luisa Mutti. Sui bagni spiega che «lo standard che si utilizza è di 180 x 180 cm, anche se non sempre ci sono gli spazi per farlo». Mentre sugli infissi dice: «Attenzione, perché attualmente sembra che qualsiasi cambio di serramento rientri nel bonus barriere. Non è così: devono avere caratteristiche vere di abbattimento delle barriere. Soprattutto, un’altezza corretta e facilità di apertura».

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