Adempimenti

Superbonus acquisti, pagamenti da luglio 2020

Preliminare, acconto, data del rogito: sono molti gli aspetti da considerare per il sismabonus dedicato alla vendita di case antisismiche

di Luca De Stefani

Il super sismabonus acquisti spetta anche in caso di preliminari stipulati prima del 1° luglio 2020, a patto che l’acquisto (tramite rogito) avvenga entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori e, comunque, tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2022. La detrazione del 110% per l’acquirente, però, potrà spettare solo per i pagamenti effettuati, anche in acconto e non necessariamente con bonifico parlante, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2022. Si arriva a queste conclusioni analizzando la circolare del 22 dicembre 2020, n. 30/E, risposta 4.5.9 e la risposta del 16 gennaio 2020, n. 5.

Nel caso di acquisto, in una zona sismica 1, 2 o 3, da parte di una persona fisica di un’abitazione, soggetta a misure antisismiche realizzate da un’impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici (anche con variazione volumetrica), spetta la detrazione del 110% del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita da effettuarsi entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori e, comunque, tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2022, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare, pari ad una detrazione massima di 105.600 euro.

Sono le regole del sismabonus acquisti del 110% (cosiddetto super sismabonus acquisti), che spetta anche in caso di preliminari stipulati prima del 1° luglio 2020, a patto che l’acquisto (tramite rogito) avvenga entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori, comunque, tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2022 (risposta 3 febbraio 2021, n. 80).

In caso di preliminare registrato (anche prima del 1° luglio 2020), gli acquirenti persone fisiche delle unità immobiliari possono beneficiare del superbonus del 110% per il sismabonus acquisti, anche per i pagamenti effettuati in acconto, a patto che:

- questi siano effettuati nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2022 (principio di cassa);

- il preliminare sia registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione;

- si realizzi il presupposto costituito dell’ultimazione dei lavori riguardanti l’intero fabbricato;

- l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori venga stipulato entro il 30 giugno 2022.

Si consideri il caso di un preliminare firmato e registrato in data 10 gennaio 2020 per l’acquisto di un’abitazione per 200mila euro, per il quale sono stati versati acconti prima del 1° luglio 2020 per 150mila euro ed il saldo di 50mila euro alla data del rogito notarile, entro i 18 mesi successivi alla fine dei lavori e comunque entro il 30 giugno 2022.

Gli acconti potranno essere detraibili al 75% (85% se la riduzione del rischio sismico è di due classi) solo per la parte che eccede i 50mila euro e fino a 96mila euro, mentre sul saldo di 50mila euro spetterà il super sismabonus acquisti del 110 per cento. Infatti, considerando che la spesa massima ammissibile per il sismabonus acquisti e per il super sismabonus acquisti è una sola ed è pari a 96mila euro, su 46mila euro relativi agli acconti spetterà una detrazione del 75% o dell’85%, mentre sul saldo di 50mila euro spetterà il super sismabonus acquisti del 110%.

Pertanto, per questo bonus, non solo il rogito notarile, ma anche i pagamenti dell’abitazione dovranno essere compresi nel periodo agevolato, cioè tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2022. È irrilevante che la fattura finale dell’impresa indichi o meno l’importo complessivo della cessione e gli acconti già pagati, in quanto, anche se viene indicato un importo superiore a 96mila euro, rilevano al 110% solo i pagamenti effettuati (non necessariamente con bonifici parlanti, risposta del 16 gennaio 2020, n. 5) dal 1° luglio 2020 e al 30 giugno 2022 e al 75% o dell’85% i pagamenti effettuati entro il 30 giugno 2020, sempre nel limite di 96mila euro di spesa complessiva.

Per il sismabonus acquisti (anche se al 110%) non è necessario che l’acquirente effettui il «pagamento con bonifico bancario o postale», pertanto, non è necessario effettuare un bonifico «parlante», cioè quello con le descrizioni della norma, i codici fiscali dei soggetti coinvolti e assoggettato a ritenuta. Nel provvedimento del 31 luglio 2019, prot. n. 660057, punto 1.5, infatti, l’obbligo di effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico «parlante» è espressamente escluso per gli interventi di cui all’articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge n. 63/2013.

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