Imposte

Sì al superbonus per i collabenti ma con impianto di riscaldamento

La risposta a interpello 326: l’impianto con le caratteristiche tecniche previste dal Dlgs 311/2006 deve essere negli ambienti in cui è effettuata la riqualificazione energetica

di Giuseppe Latour

Le unità immobiliari collabenti possono accedere al superbonus. Ma solo nel caso in cui rispettino alcune condizioni. L’agenzia delle Entrate con al risposta a interpello 326/2020 chiarisce uno dei casi sui quali, in materia di 110%, finora non si era pronunciata. Ma che, nella pratica di tutti i giorni, si stava rivelando parecchio frequente.

Il contribuente chiede all’Agenzia di spiegare se le spese di ristrutturazione effettuate sull’unità collabente (quindi, per definizione, non abitabile e incapace di produrre reddito) possono rientrare nel perimetro del superbonus.

Per rispondere, l’Agenzia spiega come il decreto Rilancio faccia riferimento, per definire gli interventi che accedono al superbonus, alle norme in materia di ecobonus e di sismabonus. Questi, in alcuni casi, sono potenziati al 110% nel periodo che va da luglio 2020 a dicembre del 2021.

Le Entrate, con la circolare 19/E, hanno di recente ribadito che ecobonus e sismabonus «spettano anche per le spese sostenute per interventi realizzati su immobili classificati nella categoria catastale F/2 (unità collabenti) in quanto, pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, gli stessi possono essere considerati come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente».

Esiste solo un paletto, legato all’ecobonus: per gli edifici collabenti nei quali l’impianto di riscaldamento non è funzionante, deve essere dimostrabile che l’edificio sia dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dalla legge (Dlgs 311/2006) e che tale impianto sia situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica.

Questa condizione è richiesta per tutte le tipologie di interventi agevolabili, con la sola eccezione dell’installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e, dal 1° gennaio 2015, dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari.

Questo assetto, visti i collegamenti tra ecobonus, sismabonus e superbonus, può essere applicato anche al 110%. «Nel caso di specie, pertanto, si ritiene che - nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma agevolativa e ferma restando l’effettuazione di ogni adempimento richiesto - l’istante possa fruire del superbonus anche relativamente alle spese sostenute per gli interventi realizzati su edifici classificati nella categoria catastale F/2».

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