Controlli e liti

Superbonus, anche dalla Gdf controlli rigorosi sui cessionari

Una nota di istruzioni richiama l’attenzione dei reparti sulla circolare 23 dell’agenzia delle Entrate. La diligenza sarà valutata anche sulla base di indicatori di falistà del credito acquistato

di Giuseppe Latour

Responsabilità dei cessionari sotto la lente anche per la Gdf. La Guarda di Finanza ha diramato ai propri reparti territoriali una nota di istruzioni, datata 26 giugno, con la quale ha richiamato l’attenzione sulla circolare 23/E dell’agenzia delle Entrate, pubblicata giovedì scorso, in materia di superbonus. Concentrandosi soprattutto sui molti passaggi dedicati alla diligenza richiesta a chi acquista crediti fiscali.

Dopo le indicazioni arrivate venerdì dall’Abi agli istituti di credito, è un ulteriore segno che tutta la filiera dei controlli si concentrerà con sempre maggiore attenzione sulle responsabilità di chi compra i crediti.

Così, la nota spiega che «di particolare rilievo sul piano operativo sono i contenuti del paragrafo» dedicato proprio a controlli e responsabilità in fase di utilizzo dei crediti. Il passaggio chiave è questo: «L’Agenzia chiarisce, al riguardo, che la responsabilità concorsuale del fornitore o del cessionario deve essere valutata caso per caso, in funzione sia degli elementi riscontrabili nella singola istruttoria sia della natura del cessionario».

Nello specifico, la responsabilità dell’acquirente sussiste «in tutti i casi in cui quest’ultimo abbia omesso il ricorso alla diligenza richiesta per evitare la realizzazione della violazione e l’immissione sul mercato della liquidità di provenienza illecita». In questo quadro, a intermediari finanziari e soggetti «sottoposti a normative regolamentari» è richiesta l’osservanza di una diligenza particolarmente elevata e qualificata.

La sussistenza della diligenza dovrà essere valutata anche sulla base di indici sintomatici della falsità del credito oggetto di compravendita: ad esempio, l’assenza di documentazione, la sproporzione tra valore dei crediti e valore dell’immobile, l’incoerenza tra reddito dei committenti e importi dei lavori, la mancata effettuazione dei lavori, eventuali anomalie sulle condizioni economiche applicate alla cessione dei crediti.

Ultimo passaggio viene dedicato al tema dei sequestri. Anche la nota Gdf, infatti, ricorda che l’eventuale dissequestro non costituisce, di per sè, una circostanza idonea a legittimare l’utilizzo in compensazione. Chi non ha utilizzato la diligenza dovuta nell’acquistare crediti, in questi casi, si esporrà allora al recupero delle somme indebitamente compensate.

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