Superbonus, anche i negozi e i box accedono al beneficio se fanno parte del complesso residenziale
La circolare 24/E/2020 ha chiarito che in caso di interventi realizzati sulle parti comuni, inoltre, la detrazione spetta anche ai possessori (o detentori) di sole pertinenze (come ad esempio box o cantine) che abbiano sostenuto le spese relative a tali interventi
La risposta è positiva, a condizione che l’edificio possa considerarsi nel suo complesso residenziale. Ciò è desumibile dalla circolare 24/E/2020, paragrafo 2, con la quale l’agenzia delle Entrate ha chiarito che «In caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, le relative spese possono essere considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza. Qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio sia superiore al 50 per cento, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali (ad esempio strumentale o merce) che sostengano le spese per le parti comuni. Se tale percentuale risulta inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio. In caso di interventi realizzati sulle parti comuni, inoltre, la detrazione spetta anche ai possessori (o detentori) di sole pertinenze (come ad esempio box o cantine) che abbiano sostenuto le spese relative a tali interventi».
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Il padre detrae le spese di ristrutturazione dell’immobile di cui detiene il 25% di usufrutto
di Alessandro Borgoglio
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