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Superbonus, anche i negozi e i box accedono al beneficio se fanno parte del complesso residenziale

La circolare 24/E/2020 ha chiarito che in caso di interventi realizzati sulle parti comuni, inoltre, la detrazione spetta anche ai possessori (o detentori) di sole pertinenze (come ad esempio box o cantine) che abbiano sostenuto le spese relative a tali interventi

di Alessandro Borgoglio

La domanda

Con riferimento al superbonus previsto all’articolo 119, Dl 34/2020 (convertito nella legge 77/2020), si chiede se nel computo delle spese agevolabili dal condominio in relazione alle singole «unità inmobiliari» che lo costituiscono siano compresi i negozi (categoria C/1) e i box auto (C/6) presenti nell’edificio e se concorrano anche questi in misura pari ai 40/30mila euro per unità immobiliare previsti per l’intervento trainante di cui al comma 1, lettera a.
C. C. – Ascoli Piceno

La risposta è positiva, a condizione che l’edificio possa considerarsi nel suo complesso residenziale. Ciò è desumibile dalla circolare 24/E/2020, paragrafo 2, con la quale l’agenzia delle Entrate ha chiarito che «In caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, le relative spese possono essere considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza. Qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio sia superiore al 50 per cento, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali (ad esempio strumentale o merce) che sostengano le spese per le parti comuni. Se tale percentuale risulta inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio. In caso di interventi realizzati sulle parti comuni, inoltre, la detrazione spetta anche ai possessori (o detentori) di sole pertinenze (come ad esempio box o cantine) che abbiano sostenuto le spese relative a tali interventi».

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