Imposte

Superbonus, le centrali telefoniche contano per la prevalenza residenziale

L’indicazione sugli immobili accatastati in categoria F/7 arriva con la risposta a interpello 464/2022

di Giuseppe Latour

Le centrali telefoniche, accatastate in categoria F/7, rientrano nel conteggio della prevalenza residenziale, essenziale per il superbonus. L’indicazione arriva con la risposta a interpello n. 464/2022.

La questione riguarda il concetto di prevalenza residenziale: la regola è che, qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio in condominio sia superiore al 50% dell’intera superficie, è possibile ammettere al superbonus anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali che abbiano sostenuto spese sulle parti comuni.

Nel caso esaminato si chiede se una centrale telefonica, accatastata in categoria F/7, va conteggiata. E la risposta è positiva. «Al riguardo - spiega l’Agenzia -, acquisito il parere della competente Direzione Centrale Servizi catastali, cartografici e di pubblicità immobiliare, si ritiene che ai fini della verifica della prevalente funzione residenziale dell’edificio, occorre considerare, nel calcolo della superficie complessiva dell’edificio, anche gli immobili censiti in catasto con categoria F/7, in quanto costituiscono immobili facenti parte dell’edificio medesimo, la cui destinazione d’uso è ben definita e certamente non residenziale».

Ne consegue che, nel caso esaminato dalle Entrate, «al fine di verificare se l’edificio oggetto degli interventi è residenziale nella sua interezza, l’istante dovrà tener conto anche dell’immobile in categoria F/7; solo qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza, ricomprese nell’edificio, sia superiore al 50 percento della superficie complessiva dell’edificio stesso , nel rispetto delle condizioni edegli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento, sarà possibile ammettere alla detrazione anche i proprietari o detentori degli immobili non residenziali».

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©