Imposte

Superbonus, la cessione del credito esclude la compensazione in F24

Non è possibile cedere il credito a se stessi per utilizzarlo in compensazione di altre imposte mediante F24

di Alessandro Borgoglio

Tutto è ormai pronto per il superbonus del 110% ed anche per la cessione dei crediti corrispondenti alle varie detrazioni, non soltanto del 110%. Il provvedimento delle Entrate 283847/2020, infatti, ha dato il via libera alla valutazione delle procedure in oggetto, perché, di fatto, da un punto di vista tecnico si potrà partire solo dal prossimo 15 ottobre con l'invio delle comunicazioni telematiche per le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura, quando Sogei avrà approntato i sistemi informatici a tal scopo e soprattutto quando sarà emesso il nuovo Provvedimento che definirà le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati all’agenzia delle Entrate.

In attesa della partenza effettiva degli invii telematici delle opzioni, è necessario però fare chiarezza su almeno due aspetti. Primo: non è possibile cedere il credito a se stessi per utilizzarlo in compensazione di altre imposte mediante F24. Sebbene una prima versione del testo originario dell'articolo 121 del Dl 34/2020 avesse alimentato qualche dubbio in tal senso, con la conversione in legge 77/2020 del decreto, «è stato previsto che la trasformazione della detrazione in credito di imposta opera solo all'atto della cessione ad altri soggetti» (dossier del 5 luglio 2020 del Servizio Studi della Camera e del Senato, pagina 125).

In effetti, anche nella circolare esplicativa delle Entrate si legge che il beneficiario della detrazione può optare, in alternativa, «per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni».

Il destinatario persona fisica delle detrazioni, quindi, o utilizza le rate in scomputo dell’Irpef dovuta o cede a terzi il credito corrispondente alla detrazione oppure opta per lo sconto in fattura, ma non può in alcun modo utilizzare il credito corrispondente alla detrazione in compensazione diretta e personale dei suoi debiti tributari relativi ad altre imposte, come quelle locali (Imu, Tasi, Tari, ecc.), Iva, Irap, contributi previdenziali e imposte sostitutive, come quelle relative al regime forfettario o alla cedolare secca.

Non deve trarre in inganno che nella norma e nel Provvedimento si parli di possibilità di compensazione nel modello F24 dei crediti, perché questa è la modalità di utilizzo dei crediti acquistati dai cessionari (e quindi non del contribuente beneficiario della detrazione).

Quanto sopra non riguarda soltanto il superbonus del 110%, ma, come ormai noto, tutte le detrazione che l’articolo 121, comma 2, del Dl 34/2020 ammette alla possibilità di cessione del credito o sconto in fattura, ovvero:

1) intervento di recupero del patrimonio edilizio con detrazione al 50% ex articolo 16-bis, lettere a) e b), del Tuir;

2) interventi di risparmio energetico qualificato con detrazione al 50-65-70-75% % ex articolo 14 del Dl 63/2013;

3) adozione di misure antisismiche con detrazione del 50-70-75-80-85% ex articolo 16, commi da 1-bis a 1-speties, del Dl 63/2013;

4) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate) con detrazione del 90% ex articolo 1, comma 219, della legge 160/2019;

5)  installazione di impianti fotovoltaici con detrazione del 50% di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del Tuir;

6) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici con detrazione del 50% di cui all'articolo 16-ter del Dl 63/2013.

Un secondo aspetto da puntualizzare riguarda, poi, il timing delle spese ammesse all'opzione: non è possibile usufruire dell'opzione della cessione del credito corrispondente alla detrazione in relazione a rate afferenti a spese di qualche anno fa, anche se riguardanti interventi ammessi all’opzione. L’articolo 121, comma 1, del Dl 34/2020, infatti, riserva tale possibilità ai «soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2» sopra riportato.


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