Imposte

Superbonus: cessione o sconto in fattura anche per l’eliminazione delle barriere architettoniche

Nell’ultima versione della guida al 110% le Entrate rimediano in via interpretativa a una dimenticanza del legislatore

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di Giorgio Gavelli

La detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche (compresa l’installazione di ascensori e montacarichi) e le altre opere comprese all’articolo 16-bis, comma 1, lettera e) del Tuir - laddove eseguite come intervento trainato meritevole del Superbonus 110% - beneficia, a partire dal 1° gennaio scorso, dell’opzione per la cessione del credito o lo “sconto in fattura”. È quanto si ricava dall’ultima versione della Guida al Superbonus 110% presente da qualche giorno sul sito dell’Agenzia delle Entrate. L’interpretazione supera, in senso favorevole al contribuente, una dimenticanza del legislatore e prelude ad una modifica della Comunicazione di opzione approvata con il decreto dell’8 agosto 2020 e già modificata con il decreto del 12 ottobre 2020.

La lettera d) del comma 66 dell’articolo 1 della legge 178/2020 ha inserito nell’ambito del comma 2 dell’articolo 119 del Dl 34/2020, ossia tra gli interventi cosiddetti trainati, quelli finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, già prevista dalla lettera e) del comma 1 dell’articolo 16-bis Tuir nell’ambito del “bonus ristrutturazioni 50%” se effettuata in favore di soggetti portatori di handicap grave, a cui vengono aggiunti, ai fini del Superbonus, gli ultra 65enni.

L’Agenzia «rimedia» gli errori

La modifica è però imprecisa, in primo luogo perché non indica un limite di spesa e, in secondo luogo, perché non è coordinata con l’articolo 121 del Dl 34/2002. Quest’ultima disposizione, infatti, nell’elencare gli interventi per cui è possibile optare per la cessione del credito o per lo “sconto in fattura” non è stata aggiornata con la nuova previsione e cita esclusivamente le lettere a) e b) dell’articolo 16-bis.

La Guida dell’Agenzia, però, oltre a confermare che il limite di spesa è quello “classico” dei 96.000 euro, indica il nuovo intervento trainato tra quelli che, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2022 (e, alle condizioni di cui al comma 8-bis dell’articolo 119 del D.L. n. 34/2020, fino al 31 dicembre 2022), possono essere oggetto di opzione. È del tutto condivisibile questa impostazione, che supera il mero dato letterale, non solo perché, diversamente, l’eliminazione delle barriere e l’acquisto degli ascensori sarebbe stato l’unico intervento trainato a poter fruire della sola detrazione, ma anche perché, al di fuori del superbonus, questi interventi rientrano spesso nella lettera b) del comma 1 dell’articolo 16-bis (recupero edilizio) e, quindi, erano già compresi nell’ambito dell’articolo 121 (risposta ad interrogazione parlamentare n. 5-04996 del 3 dicembre 2020). Non sarebbe stato coerente consentire la cessione o lo “sconto” nel bonus 50% e non prevederlo nel Superbonus.

Il limite

Il fatto che l’eliminazione delle barriere nasca nell’articolo 16-bis del Tuir spiega probabilmente il motivo per cui l’intervento sia stato inserito tra gli interventi trainati nel comma 2, dedicato all’ecobonus, e non nel comma 5, che avrebbe richiamato il sismabonus: i lavori per quest’ultimo, infatti, assorbono, nell’unico limite di 96.000 euro, anche questo intervento.

Resta un problema (minore). Il comma 3 dell’articolo 119 richiede, per tutti gli interventi di cui ai commi 1 e 2, il rispetto dei requisiti minimi “ecobonus” e del doppio salto di classe energetiche: richiesta che, per gli interventi anti-barriere, non ha alcun senso.

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