Imposte

Superbonus, dall’agenzia via libera all’auto-asseverazione del professionista

L’interpello 198 dà molti margini di manovra ai tecnici che vogliano intervenire su un immobile di loro proprietà

ADOBESTOCK

di Giuseppe Latour

Progettazione, direzione lavori, certificazioni e attestazioni connesse. Il professionista che si occupa di una ristrutturazione per una casa di sua proprietà ha ampi margini di firmare la documentazione che costituisce l’impalcatura del 110 per cento. A questa conclusione arriva l’interpello 198, pubblicato il 22 marzo dall’agenzia delle Entrate, che ricorda anche come per gli immobili a uso promiscuo sia possibile portare in detrazione solo il 50% delle spese effettuate.

L’Agenzia premette, anzitutto, che il superbonus spetta alle persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni, qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all’ambito privatistico. Sono esclusi, ad esempio, gli immobili strumentali.

Poiché, però, danno diritto al superbonus solo le spese per interventi su edifici residenziali, qualora siano realizzati interventi di riqualificazione energetica ammessi al superbonus su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione è ridotta al 50 per cento. Si può, quindi, portare in detrazione solo il 50% delle spese sostenute.

C’è, poi, la domanda che riguarda la possibilità di sottoscrivere in proprio la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori, le certificazioni e le attestazioni connesse con l’esecuzione dei lavori.

Sul punto, l’Enea spiega che asseverazione e attestato di prestazione energetica possono essere redatti da un qualsiasi tecnico abilitato alla progettazione di edifici e impianti. Addirittura, non è precluso al direttore dei lavori o al progettista la possibilità di firmare gli attestati di prestazione energetica relativi allo stesso immobile.

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