Adempimenti

Superbonus demolizioni, 110% per i volumi extra

L’agevolazione subordinata al parere del Comune in fase di rilascio del titolo abilitativo

di Luca De Stefani

Per gli interventi di demolizione e ricostruzione di un edificio che venga ricostruito con destinazione finale residenziale, con incremento volumetrico consentito dalle disposizioni normative urbanistiche o dagli strumenti urbanistici comunali, è possibile beneficiare della detrazione del super bonus del 110% (ecobonus, sismabonus, eccetera) anche sui costi sostenuti per l’ampliamento. Questo, a patto che il «Comune o altro ente territoriale competente in materia di classificazioni urbanistiche», nell’autorizzare i lavori, classifichi questi ultimi, nel «titolo amministrativo» (permesso di costruire), nella nuova categoria della «ristrutturazione edilizia», in base all'articolo 3,comma 1, lettera d) del Dpr 380/2001, in vigore dal 17 luglio 2020.

Le risposte delle Entrate

Queste conclusioni sono confermate dalle risposte delle Entrate del 7 gennaio 2021, n. 11, 30 giugno 2020, n. 195 e 27 novembre 2020, n. 564, dalle risposte dell’8 gennaio 2021, n. 19, del 23 novembre 2020, n. 557, del 2 novembre 2020, n. 515, del 16 settembre 2020, n. 366 e del 10 ottobre 2019, n. 409, relative al sismabonus acquisti (anche se al 110%) e dalla risposta del 7 gennaio 2021, n. 17 e dalla risoluzione 11 luglio 2008, 295/E, relative alla verifica della destinazione residenziale alla fine dei lavori, anche per la demolizione e la ricostruzione dell’edificio esistente.

Pertanto, il permesso di costruire di autorizzazione dei lavori potrebbe essere titolato, ad esempio, nel seguente modo: «permesso di costruire per intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento,in base alla legge della Regione Veneto 14/2019, nell’ambito degli interventi di conservazione del patrimonio edilizio esistente, in base all'articolo 3, comma 1, lettera d), dpr 380/2001».

Enea

Dovrebbe ritenersi superata, quindi, l’interpretazione data nella Faq n. 7 dall’Enea a ottobre 2020, secondo la quale, in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento, «dalle spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020» occorreva «scorporare le spese derivanti all’ampliamento» (tesi richiamata anche nella risposta 6 del Mise data a Telefisco 2020 sul 110%, si veda Il Sole 24 Ore del 28 ottobre 2020).

Sismabonus acquisti

Con la risposta delle Entrate del 16 settembre 2020, n. 366, relativamente al sismabonus acquisti dell’articolo 16, comma 1-septies del Dl 63/2013, è stata confermata la detrazione fiscale «agli acquirenti delle unità immobiliari, risultanti dagli interventi di demolizione e ricostruzione dell’edificio e realizzati con aumento volumetrico conformemente alla normativa urbanistica vigente».

Lo stesso per il super sismabonus acquisti del 110% (risposte dell’8 gennaio 2021, n. 19, del 23 novembre 2020, n. 557, del 2 novembre 2020, n. 515) e relativamente al numero maggiore di unità immobiliari rispetto a quello preesistente, a seguito di un aumento volumetrico sempre rispetto a quello preesistente, peraltro, relativamente alla normativa in vigore prima del 17 luglio 2020 (risposta 10 ottobre 2019, n. 409).

Permesso a costruire

Questa posizione dell’agenzia delle Entrate è confermata anche dalle risposte del 27 novembre 2020, n. 564, del 7 gennaio 2021, n. 11, 30 giugno 2020, n. 195, dove l’Agenzia stessa si è dichiarata incompetente a sindacare la qualificazione dell’intervento, la quale spetta al Comune, o altro ente territoriale competente in materia di classificazioni urbanistiche.

L’agenzia ha confermato che oggi sono ricompresi nella nozione di ristrutturazione edilizia anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti aventi diverse caratteristiche e che prevedono anche, nei soli casi espressamente previsti dalla normativa vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria al fine di promuovere interventi di rigenerazione urbana (si veda Il Sole 24 Ore del 24 e 30 novembre 2020).

La Guida delle Entrate

Nella versione aggiornata a oggi della Guida delle Entrate (ma con data di luglio 2020) è stato chiarito che rientrano nel super bonus «anche gli interventi di demolizione e ricostruzione dell’edificio di cui» all’articolo 3, comma 1, lettera d), del Dpr 380/2001.

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