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Superbonus, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà se manca un codice nell’asseverazione

Dopo l’emissione di tutti i Sal e della fine lavori, non è possibile l’annullamento dei protocolli; la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà va conservata in caso di controllo fiscali<br/>

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di Silvio Rivetti

La domanda

Il tecnico incaricato per l’asseverazione delle spese sostenute da due comproprietari in parti uguali, relative ad opere di efficientamento energetico su un immobile (Superbonus 110) , ha provveduto a trasmettere all’Enea due Sal e la fine lavori indicando come beneficiario il codice fiscale di un solo comproprietario, allegando comunque all’asseverazione le fatture e i bonifici parlanti eseguiti da entrambi i comproprietari. Tale mancanza rientra tra gli errori formali sanabile con dichiarazione sostitutiva d’atto di notorietà trasmesso dall’asseveratore ai beneficiari della detrazione oppure rientra tra quelli sostanziali ?
L. D. - Arezzo

Considerando che entrambi i sal e la fine lavori sono già stati chiusi, si noti quanto segue. L’Enea, con apposita nota del 31 gennaio 2023 rubricata «avviso ai tecnici asseveratori», consultabile sul sito dell’Enea grazie al link dedicato, segnala che le correzioni di piccola entità, da intendersi come quelle che non devono riguardare le “somme dichiarate”, possono essere oggetto di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte dell’asseveratore, da fornirsi ai beneficiari della detrazione...