Imposte

Superbonus, doppio limite di spesa per le parcelle dei professionisti

Le spese per attestazioni e asseverazioni rientrano nel limite generale e in quello previsto dal Dm Giustizia 17 giugno 2016

di Alessandro Borgoglio

Tutti gli specifici interventi agevolabili ai fini del 110% hanno dei precisi limiti di spesa. Forse, però, è ancora poco noto che anche le parcelle dei professionisti hanno dei limiti di spesa e, quindi, di detrazione.

L’articolo 119, comma 15, del Dl 34/2020 stabilisce espressamente che rientrano tra le spese detraibili per gli interventi ammessi al 110% quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni e del visto di conformità (quest’ultimo necessario solo in caso di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito).

In relazione alle spese ammissibili al superbonus del 110%, l’agenzia delle Entrate, con la circolare 24/E/2020, al paragrafo 5, ha chiarito che la detrazione spetta anche per talune spese sostenute in relazione agli interventi che beneficiano del superbonus, a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. Si tratta, in particolare, di:

- spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione);

- altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, le spese relative all'installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’Iva qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la Tosap pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull'area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori).

Tutte le spese professionali sopra indicate, quindi, rientrano tra quelle detraibili ai fini del 110% e, anche se non espressamente indicato nella circolare, deve ritenersi che esse concorrano alla riduzione dei massimali di spesa previsti per gli specifici interventi agevolabili a cui si riferiscono, alla stessa stregua degli altri costi come ad esempio quelli edili.

Al punto 13.1, lettera c), dell’allegato A al decreto Requisiti del Mise del 6 agosto 2020 è stabilito, però, che «sono ammessi alla detrazione … gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’…Ape, nonché per l’asseverazione …, secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016».

Le parcelle per le prestazioni professionali sopra indicate, quindi, sono detraibili al 110%, ma entro un doppio limite di spesa:

1) lo specifico plafond previsto dall’articolo 119 del Dl 34/2020 e dagli articoli 14 e 16 del Dl 63/2013 per i vari interventi agevolabili al 110% (ad esempio, di 50.000 euro per il cappotto sugli edifici unifamiliari);

2) il limite proprio dei valori massimi recati dal citato decreto del 2016 che riguarda, tra l'altro, l'attività di progettazione, direzione dell'esecuzione, verifiche e collaudi, ma anche il rilascio dell'Ape, con calcoli per determinare i valori massimi piuttosto complessi e derivanti da formule matematiche, perché il decreto è in realtà destinato alla determinazione dei compensi per gli appalti pubblici, dove, in genere, le prestazioni professionali sono alquanto articolate. Insomma, la verifica sui costi degli interventi agevolabili prevista dal decreto Requisiti Mise si estende, con caratteristiche proprie, anche a quelli professionali. Sembrerebbero invece restare esclusi dall'ambito di applicazione del decreto del 2016 le spese per l’apposizione del visto di conformità da parte dei professionisti fiscali.

Le spese professionali non devono invece rientrare nei limiti previsti dall’allegato I al Dm Requisiti, che indica i «Massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell'installatore ai sensi dell’Allegato A». Tale allegato, ad esempio, stabilisce che il cappotto termico esterno su pareti verticali perimetrali non può costare più di 150 euro al metro quadrato. Nella premessa alla tabella si precisa che la spesa è «onnicomprensiva», ma poi in coda vi si aggiunge che «i costi esposti in tabella si considerano al netto di Iva, prestazioni professionali e opere complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie».


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