Imposte

Superbonus e altri sconti edilizi cedibili alle fondazioni bancarie

La conferma nel question time del 28 ottobre alla Camera: superate le vecchie limitazioni soggettive

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di Cristiano Dell'Oste

Il superbonus del 110% e le altre detrazioni edilizie possono essere ceduti anche alle fondazioni bancarie. È quanto confermato dal Governo nel questione time del 28 ottobre in commissione Finanze alla Camera, in risposta al quesito 5-04863 avanzato dall’onorevole Raphael Raduzzi (M5s).

La domanda cita un passaggio della circolare 24/E/2020, in cui si afferma che i bonus possono essere ceduti tra l’altro a «società ed enti», e chiede se tra questi possano rientrare le fondazioni bancarie, in quanto «enti privati senza fine di lucro, dotati di piena autonomia statutaria e gestionale».

La risposta è positiva e segue il fil rouge di quanto affermato dalle Entrate nell’interpello 432/2020, secondo cui la cessione può avvenire a qualsiasi soggetto privato, senza limitazioni di tipo soggettivo (si veda l’articolo su NT+ Fisco).

Nella risposta al question time si ribadisce che le limitazioni dettate dall’Agenzia nel 2018 sono da intendersi superate, perché è cambiata la norma di legge di partenza, che ora è l’articolo 121 del Dl Rilancio: «Non si applicano le limitazioni descritte nelle circolari 18 maggio 2018, n. 11/E e 23 luglio 2018, n. 17/E, in merito alle modalità delle cessioni e all'individuazione dei soggetti cessionari previsti per gli interventi di cui all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1 e all'articolo 16, commi 1-quinquies e 1-septies del decreto-legge n. 63 del 2013».

Restano in piedi, invece, le limitazioni nell’utilizzo del credito acquisito dai diversi cessionari. In particolare, il bonus potrà essere speso solo nel modello F24 in compensazione (si veda l’articolo su NT+ Fisco).

Il chiarimento reso dal Governo vale anche per le cessioni successive alla prima. Ad esempio, un contribuente potrebbe trasferire il credito d’imposta a una banca, che poi lo trasferirà a una fondazione bancaria. Ma lo stesso potrebbe avvenire se il primo cessionario fosse un’impresa.

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