Imposte

Superbonus e facciate: i benefici raddoppiano se le spese restano distinte

di Luca De Stefani

Per le spese sostenute che «eccedono il costo massimo unitario e la spesa massima ammissibile» al superbonus non è possibile fruire di altra agevolazione (circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E, risposta 4.4.7 e Faq A06.7 del Governo). Capita spesso che in una villetta con il super ecobonus dell’isolamento termico si superino i limiti di 50mila euro.

Ci si chiede, quindi, se sia possibile beneficiare del super ecobonus per isolamento termico di due lati della villetta, sfruttando tutti i 50mila euro, e contemporaneamente beneficiare del bonus facciate per gli altri due lati, prestando attenzione, in quest’ultimo caso, solo ai limiti di congruità dei «costi massimi specifici».

La limitazione relativa a questi «costi massimi specifici» è chiara, in quanto si tratta di limiti di spesa per singolo metro quadro e ciò vale sia per il super ecobonus sull’isolamento termico che per il bonus facciate.

Ecobonus e bonus casa

In relazione alla possibilità di cumulare il superbonus con altre agevolazioni fiscali, l’Agenzia ha chiarito che:

gli interventi ammessi al super bonus possono astrattamente rientrare anche tra quelli agevolati con l’ecobonus o il bonus casa, ma il contribuente può avvalersi, «per le medesime spese, di una sola di tali agevolazioni», rispettando i relativi adempimenti;

se nello stesso immobile vengono effettuati più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alle corrispondenti detrazioni è costituito alla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati, ma per evitare di fruire di più detrazioni a fronte delle medesime spese, è necessario contabilizzare «distintamente» le spese riferite ai diversi interventi (circolare dell’8 agosto 2020, n. 24/E, paragrafo 6).

Sisma bonus e bonus facciate

Questo principio è stato confermato anche nella risposta 9 novembre 2020, n. 538, con riferimento al super sisma bonus e al bonus facciate, dove, oltre a confermare l’importante principio di attrazione del bonus facciate al super sisma bonus del 110% (in caso di «completamento dell’intervento di riduzione del rischio sismico nel suo complesso») con aumento dal 60-90% al 110% del bonus, è stato detto che, nella «diversa ipotesi in cui gli interventi sulla facciata siano autonomi e non di completamento» dell’intervento antisismico, è possibile fruire, per le relative spese, del bonus facciate. L’agenzia ha anche detto che «l’adeguata dimostrazione dell’autonomia degli interventi» (sisma e facciate) è onere del contribuente. L’aver ricordato, poi, anche in questo caso, della contabilizzazione distinta tra i due interventi, sembra confermare la non necessità di due distinte Scia o Cilas, consentendo quindi che i lavori dei due interventi vengano effettuati anche contemporaneamente.

Ecobonus e bonus facciate

Anche relativamente al bonus facciate e al super ecobonus, l’agenzia delle Entrate ha chiarito, informalmente, che, «fatta salva l’impossibilità di fruire di più agevolazioni sulle medesime spese, se sono realizzati interventi sulle facciate dell’edificio, è possibile, in linea di principio, fruire sia del Superbonus che del bonus facciate, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione».

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