Imposte

Superbonus e infissi, ammessi spostamenti e variazioni di forma

La risposta a interpello 524 dà indicazioni sulla sostituzione di finestre ampliando le possibilità

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di Giuseppe Latour

La sostituzione di infissi potrà accedere al superbonus, come intervento trainato, anche in caso di spostamento e cambio di dimensione. Purché la superficie totale delle finestre sia, però, minore o uguale a quella precedente. In modo da rispettare il principio del risparmio energetico.

L’agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 524, pubblicata il 30 luglio, dà un’indicazione chiara su un tema sul quale, nei mesi scorsi, sono arrivati pareri di segno diverso. E allarga i margini a disposizione dei contribuenti per intervenire sui propri serramenti nel quadro dei lavori collegati al superbonus.

Il quesito

Il caso esaminato dalle Entrate riguarda la ristrutturazione di un immobile residenziale unifamiliare, sul quale vengono eseguite opere strutturali, lavori di riqualificazione energetica e, come intervento trainato, la sostituzione di infissi. In un caso, però, il foro architettonico di un infisso deve «essere traslato 10 centimetri più in alto nonché aumentato di dimensione».

In un altro caso, una porta finestra viene «aumentata di dimensioni sia in larghezza che in altezza e due finestre del piano terra» vengono accorpate. Insomma, con i lavori cambia la struttura di molti degli infissi dell’immobile. In un caso del genere è possibile accedere al superbonus del 110%?

Le posizioni di Enea

Sul punto bisogna ricordare che, nei mesi scorsi, Enea ha manifestato, con alcuni pareri informali e attraverso il suo assistente virtuale, un orientamento per il quale la sostituzione delle finestre comprensive di infissi, dei portoni di ingresso o delle porte finestre sarebbe ammessa al 110% solo a parità di superficie e di forma: quindi, niente modifiche alle “bucature”, tranne che per una percentuale di tolleranza nell’ordine del 2%, legata a ragioni tecniche non eludibili.

Sarebbe possibile modificare le dimensioni del serramento esclusivamente attraverso il restringimento della bucatura esterna, ma solo nel caso di contemporanea installazione di un cappotto termico esterno. Un orientamento restrittivo che nasce dal fatto che la legge lascia spazi di interpretazione sul punto. Il termine sostituzione è, infatti, stato introdotto solo dal decreto requisiti del Mise del 6 agosto 2020, mentre la normativa principale che ha introdotto questo intervento (la legge 296/2006) non dà indicazioni particolari.

La risposta delle Entrate

Ora, però, l’agenzia delle Entrate va in una direzione differente rispetto all’Enea. Sentito il ministero dello Sviluppo economico, spiega anzitutto che «nella disciplina del superbonus, gli interventi su serramenti e infissi possono essere esclusivamente trainati». Inoltre, l’intervento deve configurarsi «come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione».

Fatte queste premesse, «per gli interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione» è possibile fruire del superbonus anche nell’ipotesi di opere che comportino lo spostamento e la variazione dimensionale degli infissi, «a condizione che la superficie totale degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale di quella ex ante». In questo modo, viene garantito il principio di risparmio energetico, fondamentale per il superbonus e l’ecobonus.

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