Imposte

Superbonus e terzo settore, per il calcolo dei massimali i requisiti guardano al passato

L’interpello 340/2022 spiega che i requisiti indicati dalla legge devono essere presenti alla data di entrata in vigore della norma dedicata al terzo settore: il 1° giugno 2021

di Giuseppe Latour

Requisiti retroattivi per il calcolo dei limiti di spesa dedicato agli enti del terzo settore. Il chiarimento è arrivato con la risposta a interpello n. 340/2022, pubblicata dall’agenzia delle Entrate per chiarire come le norme in materia di Onlus, Odv e Aps si applicano in concreto.

Il caso riguarda una fondazione che ha in programma di effettuare un intervento su un immobile di sua proprietà e vuole accedere al superbonus, applicando le modalità speciali di calcolo dei limiti di spesa disciplinate dal decreto Rilancio.

Bisogna ricordare che il comma 10-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio ha previsto un metodo speciale di calcolo dei limiti di spesa per gli enti del terzo settore. Il limite previsto per le singole unità viene «moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di incremento dell’efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico» e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del mercato immobiliare delle Entrate.

È necessario, però, che gli enti siano in possesso di alcuni requisiti. Devono svolgere «attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali». I membri dei loro consigli di amministrazione non devono percepire «alcun compenso o indennità di carica». Devono essere «in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 eD/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito».

Al centro dell’interpello c’è, soprattutto, la questione dei compensi, dal momento che la fondazione ha rinunciato ai compensi a partire dal primo gennaio del 2022.

L’Agenzia spiega, in sostanza, che i requisiti si verificano guardando al momento di entrata in vigore della norma. Quella della categoria catastale va dimostrato «in data certa anteriore al 1° giugno 2021, data di entrata in vigore della disposizione». Stesso discorso per i compensi. «Analogamente a quanto previsto per la detenzione degli immobili,
si ritiene che detta condizione debba sussistere dalla data di entrata in vigore della
disposizione in questione, vale a dire dal 1° giugno 2021 e debba permanere per tutta
la durata del periodo di fruizione dell’agevolazione». Quindi, la fondazione interpellante è fuori.

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