Imposte

Niente 110% per la trasformazione degli impianti da centralizzati ad autonomi

L’interpello 127/2021 chiarisce anche il perimetro di utilizzo delle asseverazioni tardive per il sismabonus

di Giuseppe Latour

La possibilità di sanare le asseverazioni tardive prima dell’inizio dei lavori si applica solo a partire dal 16 gennaio 2020. Ed è esclusa dal perimetro del superbonus la trasformazione degli impianti di riscaldamento da centralizzati ad autonomi. Sono i due chiarimenti in materia di 110% arrivati con la risposta a interpello 127/2021 dell’agenzia delle Entrate.

Il quesito
Le domande arrivano dal proprietario di un edificio, composto da un’unica unità immobiliare residenziale, sul quale è stato avviato un intervento di ristrutturazione per effetto di una Scia presentata il 26 settembre 2019.

Il 3 giugno 2020 è stata rilasciata l’autorizzazione sismica e il 23 giugno 2020, prima dell’inizio dei lavori, ad integrazione della Scia, è stata inviata l’asseverazione della classificazione sismica della costruzione, collegata al sismabonus. Alla fine dell’intervento, dall’unità unica ne saranno ricavate tre. In queste condizioni, il contribuente chiede di sapere se avrà accesso al superbonus, in versione sisma, al 110%.

Per rispondere sull’asseverazione , l’agenzia ricorda che il Dm 58/2017, in vigore al momento della presentazione della Scia, prevedeva che alla segnalazione fosse allegata l’asseverazione del progettista, per accedere alle detrazioni. In questo caso, allora, siamo davanti a un’asseverazione tardiva.

Le modifiche al Dm 58/2017
Una modifica successiva ha previsto che, a partire dal 16 gennaio 2020, fosse possibile sanare questa mancanza, arrivando dopo la Scia ma prima della data di inizio lavori. Si tratta di una novità inapplicabile a questo caso.

«Ne deriva, dunque - spiega l’agenzia delle Entrate -, che, nel caso di specie, per gli interventi di riduzione del rischio sismico, l’istante non può accedere nè al sismabonus nè al superbonus ma può, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla normativa vigente, non oggetto della presente istanza di interpello, fruire della detrazione di cui al citato articolo16-bis , comma 1, lettera i) del Tuir nella misura attualmente prevista del 50 per cento delle spese sostenute nel limite massimo di spesa di euro 96.000». Resta, insomma, solo la strada delle detrazioni ordinarie del 50 per cento.

Impianti centralizzati e autonomi
Altro quesito interessante riguarda la sostituzione dell’impianto di riscaldamento invernale con tre distinti impianti a servizio di ciascuna unità immobiliare derivante dal frazionamento dell’unità immobiliare. Il contribuente chiede se questo intervento, previsto nella sua ristrutturazione, può accedere al superbonus, in qualità di lavoro trainato.

L’agenzia delle Entrate, però, spiega che in base alla circolare 19/E del 2020 «è esclusa la trasformazione dell’impianto di climatizzazione invernale da centralizzato ad individuale o autonomo». Un principio, peraltro, ribadito anche dall’allegato A del decreto Requisiti del ministero dello Sviluppo economico. Anche in questo caso, insomma, arriva uno stop.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©