Imposte

Superbonus 110% per le seconde case e con nuovi massimali

La commissione Bilancio della Camera riscrive molti passaggi del nuovo incentivo fiscale del Dl Rilancio

di Giuseppe Latour

Allargamento alle seconde case. Nuovi massimali di spesa, che misurano in modo diverso l’incidenza degli interventi a seconda del tipo di immobile. Inclusione del terzo settore e delle attività di demolizione con ricostruzione. Oltre alla definizione di un calendario di attuazione che approderà, con ogni probabilità, ad agosto inoltrato. Sono solo le principali novità arrivate ieri in materia di superbonus al 110%, con l’approvazione delle modifiche al decreto Rilancio da parte della commissione Bilancio della Camera. Interventi che hanno portato un importante lavoro di limatura al provvedimento.

Seconde case
La novità più attesa riguarda le seconde case. Viene cancellato il passaggio della norma che agganciava la fruizione della detrazione al concetto di abitazione principale. Viene, invece, stabilito che le persone fisiche possono beneficiare delle nuove detrazioni, purché si limitino a due unità immobiliari al massimo, senza distinzioni particolari. Vengono, però, escluse dal bonus le categorie catastali A/1, A/8 e A/9: abitazioni signorili e ville di lusso.

Cappotto termico
Tra gli interventi trainanti ci sarà anche la realizzazione di cappotti termici (vengono incluse le superfici opache inclinate, per adattarsi a tutte le tipologie di tetto) nelle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari, purché siano funzionalmente indipendenti e dispongano di accessi autonomi: insomma, le villette a schiera.

Cambiano anche i massimali di spesa per queste situazioni. La detrazione verrà calcolata su un ammontare non superiore a 50mila euro per edifici unifamiliari e unità indipendenti situate all’interno di edifici; l’ammontare potrà arrivare fino a 40mila euro, moltiplicati per il numero di unità immobiliari, per gli edifici che vanno da due a otto unità; le spese potranno arrivare fino a 30mila euro moltiplicati per il numero di unità per gli edifici in cui il numero di unità sia oltre le otto.

Comuni montani
Tra gli interventi trainanti, ma solo per i Comuni montani non interessati da due procedure di infrazione europea aperte in materia di emissioni, sono inclusi anche gli interventi di allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente. Anche in questo caso cambiano i tetti di spesa. L’ammontare non potrà andare oltre i 20mila euro, moltiplicati per il numero di unità immobiliari, entro le otto unità; oltre le otto unità il massimale sarà di 15mila euro, da moltiplicare per il numero di unità che compongono l’edificio. Tra le spese vengono incluse anche quelle dedicate alla realizzazione di collettori solari.

Climatizzazione
Anche in materia di impianti di climatizzazione vengono riconosciuti, tra gli interventi trainanti, quelli effettuati su unità immobiliari funzionalmente indipendenti, ma situate all’interno di edifici plurifamiliari. Solo per la aree non metanizzate è ammessa l’installazione di caldaie a biomasse, con prestazioni pari almeno alla classe cinque stelle. Mentre per i Comuni montani è ammesso l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.

Edifici vincolati
Nel caso in cui l’edificio sia sottoposto a vincolo paesaggistico o gli interventi trainanti siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione del 110% potrà essere applicata a tutti gli interventi di efficientamento energetico, anche se eseguiti in maniera isolata, fermo restando il requisito del doppio salto di classe nell’efficienza energetica. Sono ammessi all’agevolazione anche gli interventi di demolizione con ricostruzione, purché rispettino questi paletti.

Terzo settore
Si amplia al terzo settore l’ambito applicativo del superbonus. Adesso sono incluse Onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, associazioni e società sportive dilettantistiche, ma per i soli immobili adibiti a spogliatoi.

Edilizia popolare
Per gli interventi effettuati dagli Iacp le spese potranno essere effettuate con un termine più lungo di sei mesi, fino al 30 giugno 2022. Il 110%, nell’ambito del sismabonus, viene anche esteso ai sistemi di monitoraggio strutturale continuo ai fini antisismici, a condizione che questi siano realizzati insieme agli interventi di messa in sicurezza antisismica.

Prezzari
L’asseverazione che attesta il rispetto dei requisiti dovrà essere rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento lavori: conterrà il resoconto dei requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione. Per asseverare la congruità delle spese bisognerà fare riferimento ai prezzari indicati da un apposito decreto del Mise. In attesa di quel provvedimento, si farà riferimento ai prezzari predisposti dalle regioni, ai listini delle Camere di commercio o, in mancanza di questi, ai prezzi correnti di mercato nelle diverse zone.

Regole attuative
Il provvedimento dell’agenzia delle Entrate che dovrà dare attuazione al nuovo bonus e il decreto del ministero dello Sviluppo economico vengono entrambi agganciati alla legge di conversione del decreto Rilancio: ci saranno trenta giorni di tempo per la loro approvazione. In teoria, quindi, il quadro applicativo potrebbe essere completato ad agosto inoltrato.


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