Imposte

Superbonus per fotovoltaico su terreno pertinenziale

Con l’interpello 171/2020 diventa intervento “trainato” anche l’installazione non direttamente sull’edificio

di Saverio Fossati

L’agenzia delle Entrate allarga le possibilità di beneficiare del superbonus per il fotovoltaico. Con la risposta 171/2021 all’interpello di un contribuente, diffusa ieri, ha infatti risolto positivamente il dubbio se l’installazione di pannelli fotovoltaici su un terreno pertinenziale all’abitazione (quindi non direttamente sull’edificio stesso) possa essere considerato un intervento agevolabile ai fini del 110%.

Il caso concreto

Il contribuente vuole realizzare come intervento trainato un impianto fotovoltaico a servizio dell’abitazione, posizionato però a terra su un «terreno comunque all’interno della proprietà dell’edificio», che è una casa unifamiliare, e non, come si usa comunemente, sul tetto dell’edificio oggetto degli interventi trainanti. Il contribuente ha anche evidenziato che solo il “campo fotovoltaico” (cioè i pannelli) sarà installato sul terreno, mentre il contatore di prelievo e di immissione, gli inverter e gli accumuli saranno posizionati nell’edificio al servizio dell’abitazione stessa, essendo il Pod di riferimento quello originario dell’abitazione.

La soluzione

L’Agenzia la prende alla larga, come di consueto, arrivando solo alla quinta pagina a occuparsi del caso concreto, peraltro riassunto chiaramente nelle poche righe iniziali della risposta. E ricorda che con la circolare 30/E del 2020 è stato chiarito che l’installazione di impianti fotovoltaici può essere agevolata se è effettuata «sulle parti comuni di un edificio in condominio, sulle singole unità immobiliari che fanno parte del condominio medesimo, su edifici unifamiliari e su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno».

Norme e prassi

E che per quanto riguarda le pertinenza, la stessa circolare 30/E/2020 ha precisato che ai fini del superbonus l’installazione degli impianti in parola può essere effettuata anche sulle pertinenze degli edifici e unità immobiliari e che, pertanto, l’agevolazione spetta anche nel caso in cui l’installazione sia effettuata in un’area pertinenziale dell’edificio in condominio, per esempio, sulle pensiline di un parcheggio aperto.

Non solo: le Entrate richiamano la modifica del comma 5 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, apportata dall’articolo 1, comma 66, lettera i) della citata legge di Bilancio 2021, dove viene espressamente prevista la possibilità di beneficiare del superbonus per l’installazione degli impianti solari fotovoltatici su strutture pertinenziali agli edifici.

Proprio dal dubbio che il terreno pertinenziale dell’edificio unifamiliare del contribuente possa rientrare in questa definizione è nato l’interpello del contribuente. E l’Agenzia, sulla base della normativa e della prassi prese in considerazione, afferma che «all’istante non è precluso l’accesso al superbonus in relazione alle spese che sosterrà per l’installazione di impianti solari fotovoltaici sul terreno di pertinenza dell’abitazione oggetto di interventi di riqualificazione energetica.

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