Superbonus generoso per le organizzazioni del non profit
Quattro risposte a interpello delle Entrate (dalla 249 alla 252) delineano regole speciali per Onlus, Odv e Aps
L’agenzia delle Entrate conferma le maglie più larghe, in materia di superbonus, a beneficio del terzo settore. A illustrarlo sono diverse risposte a interpello pubblicate il 14 aprile dall’amministrazione finanziaria: n. 249, 250, 251 e 252. Che chiariscono come per Onlus, Odv e Aps non valgano molte delle regole ordinarie, già stabilite per altri soggetti. Oltre al tetto di due unità, sarà possibile applicare l’incentivo a immobili non residenziali e derogare alle regole in materia di condomini.
Tutte le risposte del 14 aprile si muovono nel solco di un altro interpello recentissimo (il n. 239) e affermano un principio: l’unico requisito davvero decisivo per gli enti del terzo settore è quello soggettivo. Devono, cioè, rientrare in una delle tre categorie individuate dalla legge: Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale. Superato questo paletto, molti vincoli ordinari saltano.
Non ci sono limiti sul fronte delle categorie catastali, tolta l’esclusione delle categorie A/1, A/8 e A/9. Quindi, l’interpello 249 dà via libera a interventi su immobili in categoria catastale B/1 (collegi, convitti, orfanotrofi e caserme) e B/5 (scuole e laboratori). Sulla base del presupposto che, non essendo prevista alcuna limitazione espressa, «il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile».
Allo stesso modo, l’interpello n. 250 ricorda che per le Onlus, le Odv e le Aps il superbonus spetta «indipendentemente dalla circostanza che l’edificio sia o meno costituito in condominio e, pertanto, anche con riferimento ad interventi realizzati su edifici composti anche da più unità immobiliari». Un altro limite per il quale ci sono regole diverse rispetto a quelle ordinarie.
Pesa, come detto, molto il requisito soggettivo. Il decreto Rilancio limita il raggio d’azione delle regole a quelle tre categorie di enti, peraltro iscritti nei relativi registri. Così, l’interpello n. 251 spiega che una Fondazione «non rientra tra i soggetti di cui alla lettera d-bis del citato comma 9 dell’articolo 119 del decreto Rilancio». Per questo motivo, non può accedere al 110 per cento.
Non a caso, l’ interpello n. 252 analizza l’ipotesi di una Fondazione Onlus, ammettendola al superbonus. L’agenzia, così, spiega che la Fondazione, in questo caso, «è un organizzazione non lucrativa di utilità sociale rientrante tra i soggetti» ammessi dal Dl Rilancio.
Sempre in tema immobiliare, le Entrate con la risoluzione n. 25/E (si veda l’articolo) hanno, poi, spiegato che la cessione di cucine arredate inserite in unità abitative sconta l’Iva ordinaria. La cessione della cucina, infatti, non è accessoria all’operazione principale e non beneficia di aliquote ridotte.
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di Alessandro Borgoglio