Imposte

Superbonus, per il fotovoltaico il tetto raddoppia a 96mila euro

L’installazione di impianti solari fotovoltaici con installazione (contestuale o successiva) di sistemi di accumulo integrati fruisce di un doppio limite di spesa 48mila euro

di Giorgio Gavelli

L’installazione di impianti solari fotovoltaici con installazione (contestuale o successiva) di sistemi di accumulo integrati – tipico intervento trainato del superbonus – fruisce di un doppio limite di spesa 48mila euro, distintamente riferito agli impianti e ai sistemi di accumulo.

La risoluzione 60/E supera quanto affermato solo poche settimane fa dalla circolare 24/E, per effetto delle interlocuzioni intervenute con il Mise, facendo sperare che analoghi ripensamenti possano arrivare anche su altre restrizioni interpretative.

Ad ogni modo, passando al caso specifico, i quesiti su cui l’Agenzia ha risposto con la Risoluzione riguardano i limiti di spesa per vari interventi agevolati, alcuni realizzati a livello condominiale ed altri nelle singole unità immobiliari. In particolare, oltre al cappotto termico, alle colonnine di ricarica e alla sostituzione degli impianti di climatizzazione nelle singole unità, si prevedono il restauro della facciata (escluso dal 110% ma passibile del 90% di bonus), interventi di riduzione del rischio sismico, l’installazione di pannelli fotovoltaici e quelli di pannelli solari (collettori) per la produzione di acqua calda (solare termico). Questi due ultimi interventi, pur essendo entrambi “trainati” ai sensi dell’articolo 119, non devono essere confusi.

Mentre il solare termico è un intervento di risparmio energetico (articolo 1, comma 346, della legge 296/2006), l’installazione dell’impianto per la produzione di energia elettrica è previsto alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 16-bis del Tuir e non sarebbe rientrato nel 110% se non appositamente richiamato dal comma 5 dell’articolo 119, il quale ha previsto un limite di spesa autonomo di 48.000 euro per unità immobiliare e comunque di 2.400 euro per ogni kwh di potenza nominale installata (che scende a 1.600 in caso di contemporaneo intervento di ristrutturazione). Assieme al fotovoltaico è frequente prevedere l’installazione di sistemi di accumulo integrati, per i quali il comma 6 prevede che l’agevolazione del 110% avvenga «con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo».

Questa affermazione era stata tradotta dalla circolare 24/E come se si trattasse di un unico limite complessivo, nel senso che se la somma tra il “paletto” posto alle spese sostenute per l’impianto fotovoltaico (kwh di potenza x 2400 ovvero x 1600) e quelle per gli accumulatori (kwh di capacità x 1.000 euro) fosse stata superiore a 48.000 euro, la parte eccedente non avrebbe avuto il superbonus. Questo vincolo, tuttavia, non emerge dall’allegato 1 al decreto Mise asseverazioni, già noto ma ancora in attesa di pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale».

Dopo la risoluzione 60/E è chiaro che il limite va riferito autonomamente e distintamente tanto ai pannelli quanto agli accumulatori. Indirettamente la Risoluzione pare confermare che si tratti di un limite autonomo rispetto ai 96.000 euro di interventi antisismici, il quale, di norma, assorbe quello degli altri interventi di cui all’articolo 16-bis Tuir (risoluzione 147/E/2017) ma non quando il fotovoltaico rientra nell’articolo 119. Così come sono cumulabili le spese per gli interventi da “ecobonus” (compreso il solare termico) e ovviamente quelli rientranti nel bonus facciate.

Pannelli e accumulatori non dovrebbero essere soggetti nemmeno ai limiti di costo del decreto requisiti, il quale si applica esclusivamente agli interventi “ecobonus” di cui all’articolo 14 del Dl 63/2013, a quelli sulle facciate e a quelli di cui ai commi 1 2 del decreto Rilancio.

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