Imposte

Superbonus inaccessibile ai Comuni: vietati sconto in fattura e cessione

La risposta a interpello 397 sul bonus facciate esclude la fruizione diretta senza reddito imponibile. Resta la strada degli Iacp

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di Giuseppe Latour

Superbonus off limits. I Comuni, e gli enti locali più in generale, non posso sfruttare il meccanismo di trasformazione della detrazione in credito di imposta, previsto dall’articolo 121 del decreto Rilancio. E, quindi, non possono avere accesso, neppure in maniera mediata, attraverso la cessione del credito o lo sconto in fattura, a nessun credito collegato alle ristrutturazioni, 110% compreso.

L’indicazione arriva dall’agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 397 del 23 settembre. Una risposta che parte da una domanda relativa al bonus facciate, avanzata da un’amministrazione locale. Ma che, inserendo dei riferimenti al decreto Rilancio, porta a conclusioni decisamente più ampie.

A presentare la richiesta è un Comune, proprietario di un edificio adibito a sede istituzionale e a uffici. Qui intende realizzare interventi di restauro della facciata esterna. Sono interventi che, in teoria, potrebbe perfettamente rientrare nell’ambito di applicazione del bonus facciate, la detrazione che dà diritto a uno sconto del 90% delle spese.

La domanda è se il bonus sia applicabile «a tutte le tipologie di contribuenti, anche se non soggetti all’imposta sul reddito, ivi compresi gli enti pubblici territoriali esenti dal pagamento dell’Ires». Per sfruttare lo sconto il Comune propone una soluzione: «Beneficiare, come previsto dall’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020, della trasformazione della detrazione di imposta prevista per il bonus facciate in credito di imposta, compensabile mediante il modello F24 per il pagamento di tributi vari e di contributi previdenziali, oppure cedibile a terzi».

La risposta è negativa. Trattandosi di una detrazione di imposta, il bonus facciate non spetta ai soggetti che non possiedano redditi imponibili. Quindi, non spetta agli enti pubblici territoriali, esenti dal pagamento dell’Ires. Una conclusione perfettamente applicabile al superbonus.

Anche la strada della cessione del credito, teoricamente percorribile, secondo l’agenzia delle Entrate è, poi, sbarrata. Gli enti territoriali - dice ancora l’interpello - «non possono neanche esercitare l’opzione prevista dall’articolo 121 del Dl n. 34/2020». Non hanno, cioè, la possibilità di scegliere, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione, «di ottenere un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta o di cedere un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti».

Lo stop all’utilizzo dell’articolo 121 riguarda solo il bonus facciate, oggetto dell’interpello, ma è applicabile a praticamente tutti i bonus per la casa, compresi sismabonus, ecobonus e superbonus. Lo schema della trasformazione in credito di imposta è, infatti, previsto per tutti.

Va fatta solo una precisazione, quanto al superbonus. Potranno chiedere il 110%, al posto dei Comuni, gli Istituti autonomi case popolari (Iacp), istituiti nella forma di società che rispettino i requisiti dell’in house providing. Potranno farlo per interventi realizzati su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

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