Imposte

Superbonus, per le asseverazioni sismiche valgono le vecchie regole

Il chiarimento arriva con la risposta a interpello 240: il Dl Rilancio non ha cambiato la sostanza delle attestazioni per la messa in sicurezza

ADOBESTOCK

di Giuseppe Latour

Il decreto Rilancio non introduce un nuovo meccanismo di attestazione del rischio sismico. Semplicemente, offre la possibilità di accedere a detrazioni più convenienti per gli interventi di messa in sicurezza. Quindi, il meccanismo da seguire per le asseverazioni è lo stesso del vecchio sismabonus. A spiegarlo è l’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 240 del 2021.

L’intervento programmato
Il caso riguarda un intervento di ristrutturazione di un’unità immobiliare (C/2), con
contestuale cambio di destinazione d’uso in abitativo, accompagnato alla realizzazione di una nuova costruzione, mediante «un ampliamento consistente in un deposito che a fine lavori verrà censito nella categoria catastale C/2». Per questi interventi è stato depositato il permesso di costruire, senza l’asseverazione necessaria al sismabonus. La domanda è come ci si debba muovere per accedere al superbonus.

Le linee guida del Mit
L’interpello ricorda, anzitutto, che il superbonus spetta «a fronte del sostenimento delle spese per interventi di messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici nonché di riduzione del rischio sismico degli edifici stessi». L’efficacia di questi interventi «al fine della riduzione del rischio sismico» va asseverata da parte di un professionista. Con il decreto del Mit n. 58/2017 sono state stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati. In queste linee guida veniva prevista l’asseverazione prima e dopo l’intervento, per attestare il salto di classe.

Nuovo bonus, regole vecchie
Ora l’agenzia delle Entrate spiega che l’asseverazione relativa al superbonus segue le stesse regole di quella del vecchio sismabonus. ––.

In questo caso l’istante, contestualmente alla segnalazione della richiesta del permesso a costruire del 10 ottobre 2018, ha omesso di allegare, allo sportello unico, l’asseverazione. Dal momento che, in base alle regole vigenti in quel momento, l’asseverazione era obbligatoria, non sarà possibile accedere né al sismabonus né al superbonus. Resta solo l’alternativa, meno conveniente, della detrazione base del 50 per cento.

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