Imposte

Superbonus per le unità non residenziali se c’è cambio di destinazione

L’Agenzia ribadisce che per questi immobili è essenziale verificare i contenuti del titolo abilitativo

di Giuseppe Latour

Il cambio di destinazione previsto a fine lavori apre la strada al superbonus anche per le unità non residenziali. Il principio, già affermato dall’agenzia delle Entrate, ma comunque molto rilevante per gli operatori, è stato ribadito dall’interpello 709/2021.

Il caso da cui parte il quesito riguarda una demolizione con ricostruzione, con diversa sagoma, prospetti e sedime, di alcune unità con interventi che accedono al superbonus. Il problema è che alcune di queste sono non abitative, in categoria C, dedicata al terziario e al commerciale: solo alla fine dei lavori saranno oggetto di cambio di destinazione d’uso. Dal momento che, di regola, le unità non residenziali sono escluse dal 110 per cento.

In questo caso, però, è possibile fare un’eccezione. In linea con la prassi in materia di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli antisismici, «sono ammesse al superbonus, anche le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione». Quindi, il cambio in corsa è ammesso dalle regole in materia di detrazioni casa.

Questa possibilità, tuttavia, «è subordinata alla condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d’uso del fabbricato in origine non abitativo e che sussistano tutte le altre condizioni e siano effettuati tutti gli adempimenti previsti dalla norma agevolativa».

Sarà, insomma, essenziale esaminare il titolo abilitativo rilasciato dal Comune. «Nel caso in esame - conclude l’agenzia delle Entrate - l’istante potrà fruire delle agevolazioni anche per le unità non abitative identificate nella categoria catastale C, a condizione che sia previsto il cambio di destinazione a fine lavori delle predette unità in immobili abitativi».

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