Imposte

Superbonus alle Onlus, va sciolto il nodo degli edifici non abitativi

Il 110% dovrebbe essere ammesso già ora per gli immobili del Terzo settore assimilati alle case di abitazione

di Marco Magrini

Parte in salita il percorso degli enti non commerciali per l’accesso al superbonus del 110 per cento. Ci sono infatti diversi limiti di applicabilità, soggettivi e oggettivi, anche se questi ultimi - almeno in parte - derivano non dall’impianto normativo, ma solo dall’interpretazione della circolare 24/E dell’agenzia delle Entrate.

Le limitazioni soggettive nella legge
Partiamo dalla norma di legge. L’articolo 119 del Dl 34/2020, a livello soggettivo, opera una netta distinzione e non ammette l’accesso generalizzato alla detrazione del 110% per gli enti non commerciali. Sono infatti ammesse solamente: le Onlus, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro del Coni (ma per queste ultime limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi).

I limiti introdotti dalle Entrate per il non abitativo
La legge non esclude espressamente gli edifici non abitativi, cosa che fa invece l’agenzia delle Entrate. Si è già rilevato che si tratta di una esclusione non motivata e penalizzante (si veda anche l’articolo su NT+ Fisco).

Anche a voler limitare l’ambito oggettivo ai soli edifici residenziali posseduti dai soggetti del Terzo settore citati in precedenza, ci si deve chiedere se possano rientrare nella condizione di edificio residenziale anche le strutture destinate a ospitare collettività di persone e che, ai fini fiscali, sono assimilate alle case di abitazione non di lusso e adibite alla residenzialità stabile di determinati soggetti, seppure non identificate catastalmente in categoria A: quali case di riposo, orfanotrofi, collegi, eccetera, spesso gestiti da Onlus. In effetti, la circolare 24/E, pur facendo riferimento a interventi da realizzare su edifici residenziali, non li limita a unità immobiliari classificate in categoria catastale A, indicando gli edifici esclusi solo in riferimento alle categorie A/1, A/8 e A/9.

Il superbonus «indiretto» per i condòmini
In attesa che sul requisito della residenzialità si formi un orientamento interpretativo coerente alla previsione normativa, la possibilità di beneficiare dell’agevolazione non può comunque essere esclusa per gli interventi trainanti o trainati ammessi in presenza dei requisiti tecnici richiesti (per riqualificazione energetica, adozione di misure antisismiche, installazione di impianti fotovoltaici), ricorrendo alcune circostanze. Vediamole.

Il superbonus 110% potrebbe infatti applicarsi anche a tutti gli enti non commerciali, pubblici e privati, in via indiretta, quando questi risultino partecipare a condomìni o a comunità energetiche rinnovabili, costituite in forma di enti non commerciali o a condomìni che aderiscono alle configurazioni (anche se in quest’ultimo caso solo per le spese sostenute per impianti a fonte rinnovabile). Ovviamente il bonus potrebbe competere solo in riferimento alle quote millesimali di proprietà e dei differenti criteri applicabili (articoli 1123 e seguenti del Codice civile) o di partecipazione.

L’alternativa del bonus facciate
Ricordiamo, infine, che con la detrazione del 90% il cosiddetto bonus facciate compete senza limiti ai soggetti Ires e fra questi anche agli enti non commerciali, compresi gli enti pubblici, sugli immobili nelle zone A e B (ex Dm 1444/68) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

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