Controlli e liti

Superbonus, rischio sanzioni fino al 200% se il credito è inesistente

In fase di accesso alla detrazione andranno valutate anche le conseguenze negative legate a sanzioni e interessi

di Andrea Taglioni

Tutti i soggetti, che a vario titolo sono alle prese con i benefici derivanti dal superbonus del 110% sui lavori in edilizia, devono attentamente valutare le conseguenze in termini di recupero d’imposta, di sanzioni ed interessi, nel caso in cui l’agenzia delle Entrate contesti la spettanza della detrazione o del credito d’imposta. E questo non solo per la complessità dell’intera materia ma anche ricordando quanto accaduto negli ultimi anni sulle verifiche dei crediti di imposta per ricerca e sviluppo.

Gli scenari
Pesanti sono le sanzioni previste per l’insussistenza, anche parziale, dei requisiti previsti dalla legge per usufruire del bonus. Le diverse casistiche sanzionatorie delineate dalla norma variano in funzione delle modalità con cui il bonus fiscale viene utilizzato dal contribuente e della condotta dei soggetti che devono certificare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

Innanzitutto, la non veridicità delle attestazioni o asseverazioni dei professionisti comporta la decadenza dal beneficio oltre, naturalmente, alle sanzioni amministrative e penali per questi ultimi ove il fatto costituisca reato.

Le responsabilità dei terzi
Relativamente ai fornitori e ai cessionari che utilizzano il credito di imposta ricevuto, questi ne rispondono nei limiti dell’utilizzo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta preso. In questo caso, come chiarito dalla circolare 24/E di agosto, il soggetto che acquisisce il credito d’imposta in buona fede non perde il diritto di utilizzarlo se, successivamente, viene constatato che il contribuente non aveva diritto alla detrazione.

Diverso, invece, è il trattamento sanzionatorio per i contribuenti che accedono ai benefici senza avere i presupposti per ottenerlo. E a questo proposito l’amministrazione finanziaria ha tutti i poteri di controllo per verificare l’esistenza dei requisiti per avvalersi del superbonus nei termini ordinari per l’accertamento, ovvero, qualora sussistessero i presupposti, nel maggior termine previsto dal comma 16 dell’articolo 27 del Dl 185/2008.

Se, quindi, dalle verifiche emergesse la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti richiesti per utilizzare il bonus, il contribuente dovrà riversare all’Erario le somme contestate, oltre agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e le relative sanzioni.

Le sanzioni
Queste ultime, particolarmente onerose, sono commisurate a seconda che il credito d’imposta sia esistente ma non spettante, perché utilizzato in misura superiore o in violazione delle modalità previste dalla legge, oppure inesistente.

Per le prime, la sanzione è pari al trenta per cento del credito utilizzato. Nel caso in cui il credito risulti inesistente, invece, la sanzione applicata varia dal cento al duecento per cento della misura dei crediti ed è preclusa qualsiasi forma di definizione agevolata. Inoltre, il fornitore e il cessionario, in presenza di concorso nella violazione, rispondono in solido con il beneficiario della detrazione, che è l’obbligato principale, degli importi recuperati e degli interessi.


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