Imposte

Superbonus, Sal del 30% necessario per la cessione del credito ma non per la detrazione

Se la spesa è suddivisa in più fatture di acconto e saldo, non è prevista una percentuale minima per esercitare la detrazione del 110% sulla prima parte relativa al 2020

di Alessandro Borgoglio

Per la cessione del credito corrispondente alla detrazione del 110% o dello sconto in fattura, i primi due stati di avanzamento lavori (Sal) devono essere almeno del 30% ciascuno, mentre la percentuale residuante va a saldo, ma, se il beneficiario non intende avvalersi della facoltà di cessione del credito, bensì della detrazione diretta in dichiarazione del 110% (in cinque rate), allora se la spesa è suddivisa in più fatture di acconto e saldo, non è prevista una percentuale minima per esercitare la detrazione del 110% sulla “prima parte” di spesa relativa al 2020.

A queste conclusione si perviene considerando che, ai sensi dell’articolo 121, commi 1 e 2, del Dl 34/2020, è consentita la facoltà di cessione del credito o dello sconto in fattura in relazione agli interventi ammessi al superbonus del 110 per cento. Tuttavia, il comma 1-bis dell’articolo 121 stabilisce che tale opzione può essere esercitata in relazione a ciascuno Sal, ma per gli interventi relativi al Superbonus i Sal non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascun Sal deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

Per quanto riguarda gli adempimenti, poi, l’articolo 119, comma 13-bis, del Dl 34/2020 stabilisce che l’asseverazione antisismica e quella energetica da trasmettere all’Enea sono rilasciate al termine dei lavori o per ogni Sal sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 121. Inoltre, il modello allegato al provvedimento delle Entrate 283847/2020 per la comunicazione della cessione del credito o dello sconto in fattura prevede l’indicazione, per gli interventi ammessi al superbonus, del codice identificativo dell’asseverazione antisismica e di quella energetica; su tale comunicazione deve essere poi apposto anche il visto di conformità ai sensi dell’articolo 119, comma 11, del Dl 34/2020.

Dal quadro normativo così delineato sembrerebbe derivare che il meccanismo dei Sal (al minimo 30%-30%-40%, con tanto di asseverazione, comunicazione e visto di conformità per ogni Sal) si deve applicare soltanto in caso di cessione del credito o sconto in fattura per gli interventi ammessi al Superbonus, mentre in caso di detrazione diretta in dichiarazione del 110% non opererebbe tale meccanismo, potendosi utilizzare come da prassi precedente e per tutte le altre detrazioni la regola delle fatture di acconto e di saldo, assumendo rilevanza il bonifico eseguito nel periodo d’imposta (secondo il principio di cassa, per le persone fisiche) e richiedendosi una sola asseverazione antisismica ed energetica alla fine dei lavori.Quanto sopra ha rilevanti conseguenze, soprattutto se non è stata pianificata con attenzione la progressione dei Sal e se non si è tenuto conto del fatto che i Sal esprimono lo stato di avanzamento complessivo dei lavori in un dato momento, in relazione al quale dovrebbero essere emesse le fatture dei fornitori che concorrono a tale Sal appunto.

Così nel caso in cui un contribuente, che intenda effettuare la cessione del credito corrispondente alla detrazione del 110%, abbia ricevuto a fine 2020 alcune fatture di acconto sui lavori ammessi al superbonus che proseguiranno nel 2021, ma queste fatture complessivamente non raggiungano la percentuale minima di legge del 30% per il primo Sal rispetto ai lavori complessivamente previsti, si pone il problema della cessione del credito: in base al provvedimento 51374/2021, infatti, la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura deve essere inviata entro il 31 marzo 2021 per le spese dell’anno precedente (il 2020) che danno diritto alla detrazione, ma nel caso delineato non sarebbe possibile perché le spese dell’anno precedente (appunto il 2020) non sono sufficienti a raggiungere il 30% richiesto dei lavori complessivi e, quindi, l’unica strada percorribile a questo punto, per non perdere la quota parte di spesa del 2020, rimarrebbe, appunto, quella della detrazione in dichiarazione.

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