Imposte

Superbonus: sconto in fattura da riconoscere per il riaddebito delle spese professionali

L’interpello 480 non smentisce la possibilità di operare tramite il mandato «con rappresentanza»

di Giorgio Gavelli

Nuovo via libera all’utilizzo del mandato senza rappresentanza da parte del general contractor nei rapporti con i professionisti che svolgono attività rilevanti ai fini del superbonus 110%, mentre resta “nel limbo” lo sconto in fattura per le prestazioni direttamente richieste dal committente e pagate, su delegazione di questi (mandato con rappresentanza), dal general contractor.

Con la risposta ad interpello n. 480/2021 del 15 luglio scorso, l’Agenzia torna su uno dei temi “più gettonati” in ambito Superbonus, ma perde l’occasione per fornire uno dei chiarimenti maggiormente attesi.

L’interpellante chiede conferma della possibilità di considerare le spese per la predisposizione dello “studio di fattibilità” degli interventi, realizzato e fatturato da un tecnico indipendente, fra le spese agevolabili con lo sconto in fattura, gestendo il rapporto secondo lo schema del mandato senza rappresentanza, regolato, ai fini Iva, dall’articolo 3, comma 3, del Dpr 633/72.

Il tecnico fattura, quindi, la propria prestazione all’impresa mandataria che, a sua volta, mantenendo la medesima qualificazione oggettiva (ovvero, nel caso in questione, fatturandola con applicazione dell’Iva ordinaria), la riaddebita al condominio committente.

Ferma restando la sussistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti per la detrazione, l’Agenzia conferma l’agevolabilità con sconto in fattura del riaddebito (come già anticipato con le risposte n. 254 e 261/2021), purché il “ribaltamento” del costo avvenga al netto di qualsiasi ricarico in favore del mandatario. L’Agenzia puntualizza che nella fattura del mandatario, o in altra documentazione a supporto, deve risultare descritto puntualmente il servizio rifatturato e riportato il nominativo del soggetto che lo ha reso (cioè il professionista incaricato dal mandatario).

Le Entrate non sembrano attribuire rilievo al fatto che, secondo la disciplina Iva, la rivalsa (articolo 18 del Dpr 633/72) e la relativa fatturazione (articolo 21) vanno sempre operate nei confronti del cliente ovvero sulla controparte del rapporto sinallagmatico, anche laddove il pagamento avvenga ad opera di un terzo (ad esempio, la circolare 203/E/1994). Forse anche per questa anomalia, l’impresa istante ha anche prospettato una diversa impostazione, ossia l’addebito in esclusione dalla base imponibile ai sensi dell’articolo 15, comma 1, n. 3 del Dpr 633/72 della somma anticipata, in forza di un mandato con rappresentanza, a pagamento della fattura che il progettista fattura al condominio committente.

Nonostante la richiesta ben formulata dall’istante, l’Agenzia non si è esplicitamente espressa (né confermando, né rigettando) sull’applicabilità a queste somme dello sconto in fattura.

Nonostante non si tratti, letteralmente, di un «corrispettivo dovuto» al general contractor (formulazione rintracciabile all’articolo 121 del Dl 34/2020), a giudizio di chi scrive una conclusione favorevole anche su tale versante appare sostenibile, sulla base delle seguenti argomentazioni:

● ciò che forma oggetto dell’addebito, in base all’articolo 15 del decreto Iva, da parte del general contractor corrisponde comunque ad un corrispettivo (quello fatturato dal prestatore – Iva compresa - direttamente al committente mandante);

● il principio che governa i chiarimenti ad oggi resi dalle Entrate è quello che l’intervento di un general contractor non deve determinare benefici superiori a quelli di cui il committente avrebbe fruito se avesse agito in proprio, senza lo sconto in fattura, ed è ciò che avviene nella situazione descritta.

Ad avviso di chi scrive questa natura di “corrispettivo già ivato” ribaltato dal general contractor al cliente finale dovrebbe giustificare la non applicazione del bollo nella fattura del general contractor, ai sensi dell’articolo 6 della tabella annessa al Dpr 642/1972 (risposta ad interpello 491/2021 del 20 luglio scorso).

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