Imposte

Superbonus, sì allo sconto per seconde case unifamiliari e villette a schiera

Il decreto Rilancio estende la detrazione che sarà operativa dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, a prescindere dalle date del contratto e inizio lavori<br/>

di Marco Zandonà

Con la conversione del decreto Rilancio si è definito anche il perimetro applicativo del superbonus al 110% per le abitazioni unifamiliari e le villette schiera, eliminando, tra le condizioni per accedere ai benefici, quella di essere destinata ad abitazione principale. Le agevolazioni si applicano, dallo scorso 1° luglio al 31 dicembre 2021, a prescindere dalla data di stipula del contratto e dell’inizio dei lavori, anche alle seconde case (nel limite di due unità per l’ecobonus).

La normativa fa riferimento a edifici unifamiliari o singole unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Si intende per tale un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato ad abitazione di un singolo nucleo familiare.

Sono, in sostanza, comprese anche le ville plurifamiliari che presentano entrate autonome l’una dall’altra. Sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile, in genere presenti nei condomini) e A/8 e A/9 (ville e castelli, in genere unifamiliari).

Le spese agevolabili

Tra le spese agevolabili rientrano anche quelle sostenute per il rilascio di attestazioni, asseverazioni, e del visto di conformità, ove richiesti, oltre a quelle per progettazione e direzione lavori. Tutti i bonus al 110%, anche per le unifamiliari, sono ripartiti in 5 quote annuali. In alternativa alla fruizione diretta del beneficio (detrazione in 5 anni), per tutti i superbonus sono ammessi lo “sconto in fattura” e la cessione del credito d’imposta a terzi, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari.

Gli interventi agevolati nelle unifamiliari sono gli stessi previsti per i condomìni. Per quanto riguarda gli interventi di risparmio energetico che normalmente accedono all’ecobonus, la detrazione potenziata al 110% spetta per gli interventi:

di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo di spesa fino a 50.000 euro;

di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti per riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, di microcogenerazione o a impianti a collettori solari.

Per gli interventi riguardanti gli impianti termici descritti, la detrazione è calcolata su un tetto massimo di spesa fino a 30.000 euro. Anche per le unifamiliari rientrano nel 110% tutti gli interventi di risparmio energetico previsti dalla normativa sull’ecobonus, nei limiti di spesa già ammessi, purché eseguiti congiuntamente ai suddetti interventi trainanti.

Se l’edificio è sottoposto ad almeno uno dei vincoli del «Codice dei Beni culturali e del paesaggio», o gli interventi “potenziati” sono vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione da superbonus si applica a tutti gli interventi di risparmio energetico cosiddetti «trainati» anche in assenza degli interventi potenziati; fermo restando il rispetto dei requisiti minimi e, ove possibile, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari.

In caso di interventi da ecobonus, sono ammessi al 110% anche le opere di demolizione e ricostruzione, purché nel rispetto dei requisiti minimi e del miglioramento delle due classi energetiche e purché si tratti di interventi di demolizione e ricostruzione nei termini della «ristrutturazione edilizia».

Sono quindi consentiti gli interventi di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.

Tutti gli interventi antisismici, anche quelli che non migliorano la classe di rischio, possono fruire del 110% (nei limiti di 96.000 euro), purchè l’unifamiliare sia ubicata in zona sismica 1, 2 e 3 (viene espressamente esclusa la sola zona 4). La detrazione spetta anche per l’installazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, effettuata congiuntamente a uno degli interventi da sismabonus.

Altre spese, cessione e sconto

Il superbonus vale anche per l’installazione di impianti fotovoltaici purché eseguita congiuntamente a uno degli interventi di risparmio energetico o messa in sicurezza antisismica potenziati al 110%. Così come per l’installazione delle cosiddette “colonnine” (le infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici), se eseguita congiuntamente a uno degli interventi di risparmio energetico agevolati.

Anche per le unifamiliari è possibile cedere il credito corrispondente al superbonus o optare per lo “sconto sul corrispettivo”. È possibile esercitare l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto anche per singolo Sal (stato di avanzamento lavori), ma tenendo conto che non sono ammessi più di due Sal per intervento e che ciascun Sal deve riferirsi almeno al 30% dell’intervento. In questa ipotesi, sia per l’ecobonus che per il sismabonus, l’asseverazione sul rispetto dei requisiti tecnici e della congruità delle spese dev’essere rilasciata anche per singolo Sal.

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